Prestazioni energetiche: Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici – DM 26 giugno 2015

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In questo articolo analizziamo il Decreto del 26/6/2015 di adeguamento alla direttiva 2010/31/UE, definisce le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Certificazione energetica degli edifici: i tre Decreti di adeguamento europeo

In Gazzetta i tre decreti del MISE del 26 giugno scorsi, pubblicati sul Supplemento ordinario n.39 alla GU del 15 luglio scorso.

DecretoDataOggettoArticolo InSic
Decreto 26 giugno 201526 giugno 2015Applica le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definisce le prescrizioni e i requisiti minimi degli edifici.Prestazioni energetiche: metodologie di calcolo e requisiti minimi
Decreto 26 giugno 201526 giugno 2015Definisce schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici.Prestazioni energetiche: gli schemi per la compilazione della relazione tecnica
Decreto 26 giugno 201526 giugno 2015Adegua il decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009, relativo alle linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.Questo articolo

Decreto 26 giugno 2015 – le Linee guida per la certificazione energetica degli edifici

Il Decreto 26 giugno 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” sarà in vigore dal 1° ottobre 2015.
Resta ferma, ove non sia sopraggiunta la scadenza la validità per ogni effetto di legge, degli attestati di certificazione energetica redatti ai sensi delle Linee guida di cui al DM 26 giugno 2009.

Il Decreto stabilisce che le proprie disposizioni sono direttamente operative nelle Regioni e nelle Province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri strumenti di attestazione della prestazione energetica degli edifici in conformità alla direttiva 2010/31/UE. Se queste avessero adottato propri strumenti dovranno intraprendere misure atte a favorire, entro due anni dall’entrata in vigore del decreto (dal 1 ottobre 2015) , l’adeguamento dei propri strumenti regionali alle Linee guida.

APE e verifiche ministeriali

In particolare, si legge all’articolo 8, gli enti locali dovranno avviare programmi di verifica annuale della conformità degli APE emessi e l’ENEA, entro il 1° ottobre 2015, adeguerà lo strumento di calcolo semplificato “DOCET” per tenere conto degli aggiornamenti introdotti dal presente Decreto 26/6/2015 e dal Decreto 26/6/2015 sui requisiti minimi.

Decreto 26 giugno 2015 e attuazione della Direttiva 2010/31/UE

L’emanazione del Decreto è funzionale alla piena attuazione della direttiva 2010/31/UE, e in particolare dell’art. 11, anche al fine di adempiere alle prescrizioni imposte dalla Commissione europea con la procedura di infrazione n. 0368/2012, attualmente pendente: pertanto, il provvedimento cerca di favorire l’applicazione omogenea e coordinata dell’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari definendo:

  • a) le Linee guida nazionali per l’attestazione della prestazione energetica degli edifici;
  • b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni;
  • c) la realizzazione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale per la gestione di un catasto nazionale degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici.

Il Contenuto delle Linee Guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

le Linee guida sono contenute nell’Allegato 1 al DM 26/6/2015 e prevedono:

  • a) metodologie di calcolo, anche semplificate per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;
  • b) il format di APE, di cui all’appendice B delle Linee guida, comprendente tutti i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio e all’utilizzo delle fonti rinnovabili nello stesso, al fine di consentire ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi;
  • c) lo schema di annuncio di vendita o locazione, di cui all’appendice C delle Linee guida, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;
  • d) la definizione del sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di seguito SIAPE, di cui all’art. 1, comma 1, lettera c).

Attestazione della Prestazione energetica – cosa dice il DM 26 giugno 2015

Particolare rilevanza riveste l’articolo 4 che riporta gli “Elementi essenziali e disposizioni minime comuni del sistema nazionale e regionale di attestazione della prestazione energetica degli edifici”.

Gli elementi “essenziali” sono .

  • le informazioni che devono obbligatoriamente essere contenute nell’APE, compresi i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, i valori vigenti a norma di legge, i valori di riferimento o classi prestazionali che consentano ai cittadini di valutare e raffrontare la prestazione energetica dell’edificio in forma sintetica e anche non tecnica, i suggerimenti e le raccomandazioni in merito agli interventi più significativi ed economicamente convenienti per il miglioramento della predetta prestazione;
  • le norme tecniche di riferimento, conformi a quelle sviluppate in ambito europeo e nazionale;
  • le procedure e i metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici, compresi i metodi semplificati di cui all’art. 6, comma 12, lettera a) del decreto legislativo.

Inoltre, sono essenziali i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l’indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici, desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75.

Caratteri dell’APE

Al comma 3 dell’articolo 4 si fa riferimento all’APE (Attestato Prestazione Energetica) che ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e va aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che riguardi elementi edilizi o impianti tecnici in maniera tale da modificare la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. Tale validità è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica.

Validità dell’APE – requisiti

Ogni APE va redatto da un soggetto abilitato (ai sensi del DPR 16 aprile 2013, n. 75) e riporta obbligatoriamente, per l’edificio o per l’unità immobiliare, pena l’invalidità:

  • a) la prestazione energetica globale sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici;
  • b) la classe energetica determinata attraverso l’indice di prestazione energetica globale, espresso in energia primaria non rinnovabile;
  • c) la qualità energetica del fabbricato ai fini del contenimento dei consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio;
  • d) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;
  • e) le emissioni di anidride carbonica;
  • f) l’energia esportata;
  • g) le raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, distinguendo gli interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica.

Inoltre, l’APE deve riportare le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali gli incentivi di carattere finanziario e l’opportunità di eseguire diagnosi energetiche. Al punto 6 si specifica poi che il soggetto abilitato dovrà effettuare almeno un sopralluogo presso l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione.
All’articolo 7 si aggiunge che l’ENEA entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto (dunque, dal 1 ottobre 2015), predisporrà una guida alla lettura dell’APE, un opuscolo informativo sui suoi contenuti e sugli adempimenti ad esso connessi.

Monitoraggio dell’attestazione della prestazione energetica

All’articolo 5, il Decreto 26/6/2015 stabilisce che le Regioni e le Province autonome al fine dell’effettuazione dei controlli della qualità dell’attestazione della prestazione energetica reso dai soggetti certificatori, definiranno piani e procedure di controllo che consentano di analizzare almeno il 2% degli APE depositati territorialmente in ogni anno solare (vedi al punto 2 dell’articolo 5 il tipo di controllo da effettuarsi.

Cos’è il Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica

Infine, all’articolo 6 si accenna al Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica, la Banca Dati che sarà predisposta da ENEA entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto 26/6/2015 (quindi a partire dal 1 ottobre): l’Ente garantirà l’interoperabilità del SIAPE con i sistemi informativi nazionali e regionali esistenti ed in particolare con i catasti regionali degli impianti termici e la progressiva interoperabilità con i sistemi informatici dell’Agenzia delle Entrate relativi al catasto degli edifici.
Le Regioni e le Provincie autonome, entro il 31 marzo di ogni anno, alimenteranno il SIAPE con i dati relativi all’anno ultimo trascorso.

Decreto 16 giugno 2015 e obblighi dell’ENEA

Entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, l’ENEA, ai sensi dell’articolo 7.2 è tenuto a predisporre una sezione dedicata alla prestazione energetica degli edifici contenente:
a) l’accesso al SIAPE;
b) informazioni sugli interventi per l’incremento della prestazione energetica degli edifici, le tecnologie disponibili a tal fine, i costi indicativi, un quadro aggiornato sugli incentivi nazionali e regionali nonché una guida alla compilazione delle raccomandazioni di cui all’art. 4, comma 4, lettera g);
c) le statistiche annuali articolate sugli attestati di prestazione energetica emessi e sui controlli effettuati, indicando, tra gli altri, i seguenti dati, totali e per annualità, per ciascuna regione e provincia autonoma, nonché una analisi statistica dei costi medi del servizio di redazione degli attestati stessi.

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