Attività di demolizione veicoli: la nuova regola tecnica

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In Gazzetta Ufficiale (n.159 del 11-7-2014) viene pubblicato l’annunciato decreto del Ministero dell’Interno del 1 luglio 2014 che contiene, in allegato la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m²” che entra in vigore a 30 giorni dalla pubblicazione.


Il Decreto si propone di (articolo 2):
a) minimizzare le cause di incendio;
b) garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
c) limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici, locali o aree limitrofe;
e) assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali, gli edifici e le aree indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
f) garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Regola tecnica e campo di attività

La nuova Regola tecnica che si applica alla progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di demolizioni di nuova realizzazione ed a quelle esistenti nel caso siano oggetto di interventi comportanti la loro completa ristrutturazione (art 1 ). Si specifica all’articolo 4 che se gli interventi effettuati su attività esistenti comportano la sostituzione o modifica di impianti di protezione attiva antincendio, la modifica parziale del sistema di vie di uscita o ampliamenti e realizzazioni di nuove strutture, le disposizioni di cui al titolo I, capo I, della regola tecnica si applicano solo agli impianti ed alle parti dell’attività oggetto di intervento di modifica o di ampliamento. Se l’aumento di superficie da destinare ad attività di demolizione autoveicoli è superiore al 50% di quella esistente, gli impianti di protezione attiva antincendio vanno adeguati, per l’intera attività, alle disposizioni stabilite per le nuove attività.
In alternativa a quanto sopra previsto, si possono adottare le disposizioni di cui al titolo II della regola tecnica, applicate all’intera attività.
Le attività di demolizione esistenti vanno adeguate alle disposizioni riportate nel titolo I, capo II della regola tecnica o, in alternativa, alle disposizioni di cui al titolo II rispettando le scadenze fissate all’art. 6, salvo nei casi in cui le attività di demolizione:
a) siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del DL del Fare 69/2013;
b) siano stati pianificati o siano in corso lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, (ai sensi dell’art. 3 del DPR 151/2011).

[Ricordiamo che ai sensi del DL del Fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69 – art. 38, commi 1
e 2), gli enti e i privati titolari di nuove attività di cui all’All. 1 del DPR 151, ai sensi dell’articolo 11, comma 4, sono esentati dalla presentazione dell’istanza preliminare (art. 3 DPR 151) qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio; i medesimi soggetti possono presentare l’istanza preliminare (art. 3 DPR 151) e l’istanza del CPI mediante SCIA (art. 4 DPR 151) entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso].

Adeguamenti alla regola tecnica

L’articolo 6 del decreto detta la tabella di entrata in vigore delle disposizioni della nuova regola tecnica per le attività di demolizioni; tali attività vanno adeguate alle disposizioni del titolo I, capo II della regola tecnica entro
a) tre anni dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del DPR 151/2011, per quanto riguarda i punti 11, 12, 15 (salva la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), 16 (limitatamente alla rete di naspi ed idranti) e 17;
b) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del DPR 151/2011 (ovvero due anni dall’entrata in vigore del DPR 151), per quanto riguarda l’adeguamento alle restanti disposizioni.
In caso di applicazione delle disposizioni del titolo II, della regola tecnica, le attività esistenti di cui all’art. 4, comma 4, sono adeguate entro i termini di seguito indicati:
a) tre anni dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del DPR 151/2011 (ovvero due anni dall’entrata in vigore del DPR 151), per quanto riguarda le misure di cui ai punti B.3, B.4 (limitatamente all’illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta), B.5, salvo la predisposizione, nel termine previsto alla successiva lettera b), di quanto previsto ai punti B.3.1, relativamente al presidio fisso e B.5.1;
b) entro il termine previsto dall’art. 11, comma 4, del DPR 151/2011 (ovvero due anni dall’entrata in vigore del DPR 151), per quanto riguarda l’adeguamento alle restanti prescrizioni nonché per la predisposizione di un idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione di emergenza a copertura delle vie di esodo interne ai locali e dei punti di raccolta.
Al termine degli adeguamenti previsti alle lettere a) e b) dei commi 1 e 2 e, comunque alla scadenza dei rispettivi termini previsti deve essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/2011.

Impiego di prodotti antincendio

L’articolo 5 in materia di “Commercializzazione ed impiego dei prodotti” specifica che nelle attività di demolizioni possono essere impiegati
prodotti regolamentati dalle disposizioni comunitarie e a queste conformi e rispondenti ai requisiti di prestazione previsti dal decreto 1 luglio 2014;
estintori portatili, estintori carrellati, liquidi schiumogeni, prodotti per i quali è richiesto il requisito di reazione al fuoco diversi e gli elementi di chiusura per i quali è richiesto il requisito di resistenza al fuoco disciplinati in Italia da apposite disposizioni nazionali (che siano già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE e che prevedono apposita omologazione per la commercializzazione e il mutuo riconoscimento);
tutti i prodotti non contemplati dal decreto 1 luglio 2014 purché legalmente fabbricati o commercializzati in uno degli Stati membri o in Turchia in virtù di specifici accordi internazionali ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) (a condizione che permettano di garantire un livello di protezione equivalente a quello prescritto dal decreto 1 luglio 2014)

Riferimenti normativi:
DECRETO 1 luglio 2014 del MINISTERO DELL’INTERNO
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3000 m².
(GU n.159 del 11-7-2014)

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Redazione InSic

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