È pervenuto alla rivista Antincendio un quesito relativo ad una canna fumaria esterna che si trova in aderenza ad un fabbricato con tetto a padiglione senza aperture a servizio del sottotetto: deve sopravanzare comunque il colmo del tetto di 1,00 m? Risponde Sandro Marinelli, Dirigente AR Corpo VV.F.
Secondo L’Esperto
L’altezza minima della canna fumaria (camini) asservita ad impianti a gas di rete rispetto al colmo del tetto era stata fissata dall’art.6 (punto 6.15) del D.P.R. n. 1391 del 22/12/1970 in 1 mt. in linea generale. La Norma UNI 7129/92 ha meglio definito la problematica, analizzando le singole tipologie di tetti, e fissando l’altezza dello sbocco dei fumi in funzione dell’inclinazione del tetto e della distanza tra lo stesso sbocco ed il colmo del tetto. Bisogna pertanto vedere in quale tipologia ricade il caso evidenziato dal lettore.
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