Depositi GPL: modifiche alla regola tecnica di prevenzione incendi

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Il ministero dell’Interno, con Decreto 4 marzo 2014 (pubblicato in GU n.62 del 15-3-2014) ha modificato la regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³.

Il decreto (che entrerà in vigore a trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta) modifica le disposizioni del DM 14/5/2004 che recava la regola tecnica per queste attività e si applica (vedi articolo 1 del DM 4/3/2014) ai depositi di nuova installazione e ai depositi esistenti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, in caso di sostanziali modifiche o ampliamenti, mentre non si applicano ai depositi in possesso di parere di conformità favorevole sul progetto (reso ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. del 1° agosto 2011, n. 151).

Fra le modifiche, si inserisce la definizione di “serbatoio da interro (o serbatoio interrato)” inteso come “serbatoio fisso specificamente previsto per l’installazione interrata, sia collocato totalmente sotto il piano campagna, sia collocato sopra il piano campagna (totalmente o parzialmente), quando ricoperto ai sensi di quanto indicato al punto 5.2.4”.
E sempre sui serbatoi interrati, al paragrafo 9 “Recinzione” dopo il punto 1 viene aggiunto il punto «1 bis. Nel caso di serbatoi interrati, quando il deposito è collocato in aree private aperte al pubblico, sistemi alternativi alla recinzione sono consentiti, purché’ assicurino equivalente protezione degli elementi pericolosi del deposito. La protezione è ritenuta equivalente se costituita da una struttura che abbia i seguenti requisiti:
-sia non combustibile
-racchiuda il pozzetto con tutti gli elementi pericolosi del deposito
-sia ventilata e chiudibile con lucchetto.»
Mentre sempre al Paragrafo 9, dopo il punto 4, viene aggiunto il seguente «4 bis. Il serbatoio ricoperto può essere protetto, in alternativa alla recinzione, mediante apposita struttura in calcestruzzo, anche prefabbricata, le cui pareti distino almeno 0,5 m dalle pareti del serbatoio.».

Inoltre, si aggiornano i riferimenti normativi con una nuova elencazione “indicativa e non esaustiva”, di norme tecniche attinenti il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacità fino a 13 m³.
Viene fra l’altro aggiunto un nuovo punto, il 5.2.4 che recita «I serbatoi possono essere installati parzialmente o totalmente al di sopra del livello del suolo. In corrispondenza di ogni punto del serbatoio lo spessore minimo del materiale di ricoprimento non deve essere inferiore a 0,5 m. Il materiale di ricoprimento deve essere incombustibile e deve garantire stabilità e durabilità.»
Modifiche anche al Titolo III del DM 14/5/2004 nella parte relativa al paragrafo 7 “Distanze di sicurezza” ed in materia di segnaletica, richiedendo con il punto 5 bis che la segnaletica in forma rigida, autoadesiva o verniciata, sia conforme ai requisiti specifici che figurano nell’allegato XXV del Testo Unico di Sicurezza e deve essere applicata:
-sulla recinzione del deposito, oppure
-sul lato visibile o sui lati visibili dei serbatoi, oppure
-su supporto autonomo.

Infine, segnaliamo la modifica del Titolo V del DM 14/5/2004, in particolare al paragrafo 15 “Estintori” si dispone che «In prossimità del serbatoio, anche all’esterno della recinzione, in adiacenza ai fabbricati serviti, devono essere tenuti almeno due estintori portatili che, per depositi maggiori di 0,3 m³ e fino a 5 m³ devono avere carica minima pari a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C, mentre per depositi oltre 5 m³ devono avere carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 113B-C. Per i depositi fino a 0,3 m³ deve essere tenuto un solo estintore avente carica minima pari a 4 kg e capacità estinguente non inferiore a 13A 89B-C.».

Riferimenti normativi
DECRETO 4 marzo 2014 del MINISTERO DELL’INTERNO
Modifiche ed integrazioni all’allegato al decreto 14 maggio 2004, recante approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 13 m³.
(GU Serie Generale n.62 del 15-3-2014)

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Redazione InSic

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