Rappresentante lavoratori per la sicurezza

Il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): nomina e compiti

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Il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) è la figura istituzionale di rappresentanza dei lavoratori prevista dal testo unico di Sicurezza, alla quale sono riconosciuti diritti di formazione, informazione e consultazione nell’ambito dei processi decisionali aziendali nel campo della prevenzione e protezione sul lavoro.

RLS: significato

RLS è l’acronimo di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce, all’art. 47, che in tutte le aziende o unità produttive sia eletto o designato un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con il diritto di ricevere, a cura e spese del datore di lavoro, la formazione necessaria (art. 37, comma 10 e 11) ad interagire con questi, rappresentando i lavoratori nella consultazione e partecipazione alla gestione della sicurezza ed igiene sul lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: nomina

Il Rappresentante per la sicurezza viene, di norma, eletto dai lavoratori.

Il D.Lgs. 81/08 prevede che:

  • Nelle aziende (o unità produttive) fino a 15 dipendenti, il RLS può essere eletto al loro interno oppure, ove i lavoratori non provvedano, può essere individuato per più aziende su base territoriale (RLST) ovvero di comparto produttivo (art. 49).
  • Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A o R.S.U.).
    Se queste sono assenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto all’interno dei lavoratori (art. 47, comma 4).

Quali sono i compiti del RLS secondo l’art. 50 del D.lgs. 81/08?

Più che dei compiti, il D.lgs. 81/08 prevede delle attribuzioni al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Queste sono stabilite dall’art. 50 D.Lgs. 81/2008 che garantisce al RLS:

  • l’accesso ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;

Consultazione

  • la consultazione preventiva e tempestiva in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda ovvero unità produttiva;
  • la consultazione sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all’attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
  • la consultazione in merito all’organizzazione della formazione (art. 37) e sulla designazione del RSPP, degli ASSPP e degli addetti in materia di lotta antincendio, primo soccorso, evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;

Ricezione

  • la ricezione delle informazioni e dei documenti aziendali inerenti la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e le miscele pericolose, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;
  • la ricezione delle informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  • la ricezione di una formazione adeguata (non deve essere inferiore a quella prevista all’art. 37 D.Lgs. 81/2008);

Promozione, partecipazione

  • la promozione, l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • la formulazione di osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali deve essere di norma sentito;
  • la partecipazione alla riunione periodica (art. 35);
  • la facoltà di effettuare proposte in merito all’attività di prevenzione;
  • la funzione di avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;

Ricorso

  • la possibilità di fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Quest’ultima facoltà è particolarmente significativa.

Le autorità competenti sono certamente l’Azienda Sanitaria Locale e la Direzione provinciale del lavoro, ma la formula sembra ricomprendere anche l’Autorità Giudiziaria.

Quando viene nominato l’RLS?

L’elezione dei RLS, salvo diversa previsione dei CCNL, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, individuata, secondo la disposizione dell’art. 47, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 nella Giornata mondiale per la sicurezza e salute sul lavoro  il 28 aprile.

La comunicazione all’INAIL

Come si comunica la nomina di uno o più RLS all’INAIL?

Il datore di lavoro o il dirigente devono comunicare all’INAIL, per via telematica, i nominativi dei Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, in caso di nuova nomina o di designazione.
Il servizio “Dichiarazione RLS” consente alle aziende assicurate INAIL, ditte in possesso di Posizione assicurativa territoriale (Pat) ivi compresi i comuni e gli enti pubblici, di comunicare a INAIL i dati relativi ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) per ciascuna unità produttiva (Up) di una azienda. Consente inoltre di apportare successive modifiche ai dati già inviati.

Da chi è eletto il RLS?

Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza viene, di norma, eletto dai lavoratori.

  • Nelle aziende (o unità produttive) fino a 15 dipendenti, egli può essere eletto al loro interno; oppure, ove i lavoratori non provvedano, può essere individuato per più aziende su base territoriale (RLST) ovvero di comparto produttivo (art. 49).
  • Nelle aziende (o unità produttive) con più di 15 dipendenti, il Rappresentante per la sicurezza deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali (R.S.A o R.S.U.). Se queste sono assenti, il Rappresentante per la sicurezza viene eletto all’interno dei lavoratori (art. 47, comma 4).

Qual è il numero dei RLS previsti in azienda?

Il D.Lgs. 81/2008 prevede un numero minimo di Rappresentanti per la sicurezza, e precisamente (art. 47, comma 7):

  • un rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 dipendenti;
  • tre rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1.000 dipendenti;
  • sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre 1.000 dipendenti, salvo aumentarne il numero in funzione di accordi interconfederali o della contrattazione collettiva.

Quando è obbligatorio il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

Spesso ci si chiede se il RLS debba essere designato obbligatoriamente anche nelle micro aziende, o in quelle con un solo dipendente. In proposito è utile ricordare che:

  • l’elezione del RLS è un diritto dei lavoratori, non un obbligo.

Il D.Lgs. 81/08, infatti, all’art. 47 sancisce che l’elezione o la designazione del RLS è prevista in tutte le aziende o unità produttive.

E se i lavoratori non eleggono il RLS?

Il D.Lgs. 81/08, sempre all’art. 47, stabilisce che “Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli articoli 48 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale) e 49 (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Quali sono le responsabilità penali e le sanzioni a carico del RLS?

La natura consultiva o propositiva dei compiti assegnati ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non comporta responsabilità nelle decisioni che verranno poi prese dal datore di lavoro, tant’è che a carico degli RLS non sono previste sanzioni amministrative o penali.
Tuttavia, ciò non significa che il RLS nello svolgimento dei suoi compiti sia totalmente immune da conseguenze, anche penali.

Innanzi tutto egli è penalmente responsabile quando, nell’ambito delle sue funzioni, induca intenzionalmente in errore il datore di lavoro, ad esempio, nell’ipotesi di valutazione dei rischi volutamente errata (dolo), ovvero colposamente cagioni un infortunio, purché vi sia, in tal caso, un nesso di causalità tra le lesioni subite ed il comportamento colposo del RLS.
Un altro caso in cui il RLS può incorrere in sanzioni penali è quello inerente la violazione del divieto contenuto all’art. 50, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, secondo cui i RLS sono tenuti al rispetto del segreto industriale in ordine alle informazioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi ed ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni.

Qual è la formazione prevista per il RLS?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere, a cura e spese del Datore di Lavoro, la formazione necessaria.
La formazione prevista per il RLS ha una durata minima di 32 ore con verifica di apprendimento, 12 delle quali inerenti i rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate.

E’ inoltre previsto un obbligo di aggiornamento periodico della durata non inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e ad 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Quali sono i contenuti dei corsi di formazione?

I corsi di formazione degli RLS devono trattare i seguenti argomenti:

  • principi giuridici comunitari e nazionali;
  • legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • nozioni di tecnica della comunicazione

La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima dei corsi e dell’aggiornamento, ampliandone anche i seguenti contenuti minimi.

RLS in breve

  1. Chi non può fare il RLS

    L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile RSPP o addetto al servizio di prevenzione e protezione ASPP (art. 50, comma 7, D.Lgs. 81/08).

  2. A quale documentazione ha accesso il RLS?

    Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve avere accesso, per l’espletamento della sua funzione, alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali.

  3. Quando viene designato l’RLST?

    Nei luoghi di lavoro in cui non è stato eletto un RLS viene designato, su indicazione degli Organismi Paritetici, un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) o un Rappresentante dei Lavoratori del Sito produttivo (RLSSP).

RLSSP: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza di Sito Produttivo (RLSSP) viene individuato (art. 49 del D.Lgs. 81/08), su loro iniziativa, tra i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri.

Le modalità di individuazione e di esercizio delle funzioni del RLSSP saranno determinate in sede di contrattazione collettiva.

Aggiornamento per RLS

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