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La Corte Costituzionale chiarisce quali progetti sottoporre a VIA
La Corte Costituzionale, con Ordinanza n. 45 dell’11 marzo 2013 ha chiuso il giudizio di legittimità costituzionale dell’articolo 34, comma 1, lettera b), della legge della Regione Toscana 17 febbraio 2012, n. 6 Disposizioni in materia di valutazioni ambientali).La materia del contendere era il progetto da sottoporre a valutazione di impatto ambientale per opere diverse da quelle pubbliche: l’articolo 34 della Legge regionale indicava che per «progetto definitivo» da sottoporre a valutazione ambientale, si intendeva il progetto che, “ai fini delle procedure previste dalla presente legge, presenta un livello di informazione e di dettaglio almeno equivalente a quello degli elaborati tecnici di cui al primo periodo della lettera a)”, e cioè al livello di dettaglio e di informazioni proprio degli elaborati caratterizzanti i progetti preliminari di opere pubbliche.Secondo lo Stato, tale definizione configgeva con quella contenuta nell’art. 5, comma 1, lettera h), del Codice Ambiente secondo il quale, ai fini della valutazione ambientale, è definitivo quel progetto che “presenta almeno un livello informativo e di dettaglio equivalente” al progetto definitivo di opere pubbliche; la norma regionale pertanto avrebbe permesso di sottoporre alla valutazione d’impatto ambientale il “progetto preliminare” e non quello “definitivo”, in violazione dell’art. 23, comma 1, del Codice Ambiente.La Corte Costituzionale però riconosce che l’introduzione dell’art. 135 della legge della Regione Toscana n. 29 del 18 giugno 2012, (Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2012) ha modificato la norma impugnata, rendendola conforme alla sopra richiamata disposizione della legge statale e facendo venire meno le ragioni della proposta impugnazione.