Via: incostituzionalità di alcune disposizioni della Legge regionale Marche

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Nella sentenza n. 93 del 22 maggio 2013, La Corte Costituzionale ha dibattuto sulla legittimità costituzionale di alcune tra le norme introdotte con la legge della Regione Marche 26 marzo 2012, n. 3, in materia di procedure di competenza regionale per la valutazione di impatto ambientale. Le norme in questione erano gli artt. 2, comma 1, lettera c), 3, comma 4, 5, comma 1, lettera c), e comma 10, 8, comma 4, 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1, lettere c) ed e), e 13, nonché degli allegati A1, A2, B1 e B2 nel loro complesso ed in specie degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1, punto 2h), B2, punti 7p) e 7q), della legge in esame.

La mancata conformità alla direttiva n. 2011/92/UE


In particolare, la parte ricorrente riteneva che la legge Regionale conterebbe una disciplina in contrasto con gli artt. 9 e 117 primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, in particolare non sarebbe conforme a quanto stabilito dalla direttiva n. 2011/92/UE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati – codificazione).
In merito alla questione, la Corte Costituzionale ha accolto alcune delle doglianze proposte nel ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale degli allegati A1, A2, B1 e B2 alla legge n. 3/2012 della Regione Marche, in quanto nell’individuazione dei criteri per identificare i progetti da sottoporre a VIA regionale o provinciale ed a verifica di assoggettabilità regionale o provinciale, non prevedono che si debba tener conto, caso per caso, di tutti i criteri indicati nell’Allegato III alla direttiva 13 dicembre 2011, n. 2011/92/UE, come invece era prescritto dall’articolo 4, paragrafo 3, della medesima direttiva ma solo alcuni di essi (la localizzazione dei progetti oppure le caratteristiche inquinanti degli stessi), escludendo, tra l’altro, il cumulo con altri progetti, la sostenibilità ambientale delle aree geografiche e il loro impatto su zone di importanza storica, culturale o archeologica.

Mancata conformità sulle informazioni da trasmettere in VIA


Sono illegittimi anche gli articoli 8, comma 4, e 13 della legge Marche, nella parte in cui non prevedono, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, per il proponente, l’obbligo di specificare tutte le informazioni prescritte dall’art. 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE.
In particolare l’art. 8, comma 4, non prevedrebbe l’obbligo di specificare:
i termini entro i quali potranno essere ottenute tutte le informazioni relative al progetto;
le modalità con cui le informazioni sono rese disponibili al pubblico (orari di accesso agli uffici pubblici e possibilità di estrarne copia, scaricare file etc.);
la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione finale.
L’art. 13 inoltre, non contemplerebbe, tra le informazioni che devono essere pubblicate a cura del proponente, l’indicazione specifica del fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di VIA, i termini per l’acquisizione dei pareri da parte delle competenti amministrazioni, le modalità, i giorni e gli orari in cui tutte le informazioni relative alla procedura possono essere acquisite dal pubblico interessato, la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione.

Ulteriori illegittimità costituzionali


È stata inoltre dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge Marche 3/2012 poiché prevede che il proponente il progetto possa provvedere alla pubblicazione dell’avviso a mezzo stampa dopo la presentazione della domanda anziché disporre che debba provvedere alla suddetta pubblicazione dell’avviso in modo contestuale alla presentazione della stessa.
È ugualmente illegittimo l’allegato B1, punto 2h), della legge in questione, nella parte in cui esclude dalle tipologie progettuali, relative alle attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma da sottoporre a verifica di assoggettabilità regionale, i rilievi geofisici.

Sono invece non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera c), e 3, comma 4, della legge Marche, in riferimento agli artt. 9 e 117, primo e secondo comma lettera s) della Cost.; come pure quelle che riguardano degli artt. 5, comma 1, lettera c) e comma 10, l 9, comma 2, lettera d), 12, comma 1, lettera e), della legge Marche, nonché degli allegati A1, punto n), A2, punto h), B1, punto 2h), B2, punti 7p) e 7q), della stessa legge.

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Redazione InSic

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