Sulla Gazzetta Ufficiale n.68 del 23-3-2015 è stato pubblicato il Decreto 12 febbraio 2015, n. 31 del Ministero Ambiente che riporta i nuovi criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi del Codice Ambiente.
Campo di applicazione
Il decreto stabilisce:
a) i criteri di attuazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza;
b) le modalità di caratterizzazione delle aree;
c) i criteri di applicazione dell’analisi di rischio sito-specifica, tenendo conto, in particolare, della ubicazione dell’area contaminata in funzione dell’effettivo scenario di esposizione e di rischio e delle aree limitrofe;
d) i criteri di intervento per la messa in sicurezza e bonifica;
e) criteri, modalità e termini dello svolgimento dell’istruttoria.
Il decreto detta un regime speciale che si applica (articolo 5)
a) alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore del decreto medesimo;
b) alla dismissione di punti vendita di carburanti;
c) ai punti vendita carburanti con area di sedime inferiore ai 1.000 metri quadrati.
Per quanto non espressamente disciplinato dal decreto si applicano le disposizioni della Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. n. 152 del 2006
I criteri di bonifica e messa in sicurezza
L’articolo 2 specifica che “In presenza di una situazione di inquinamento possibile o in atto, devono essere individuate e attuate le misure di prevenzione, e gli speciali interventi di prevenzione consistenti in misure di messa in sicurezza d’emergenza, necessari per prevenire, impedire ed eliminare la diffusione di sostanze inquinanti al suolo e alle acque sotterranee non contaminati”. Tali misure possono consistere nella rimozione di fonti inquinanti primarie e secondarie.
In caso di ridotte dimensioni delle aree di sedime e di pertinenza dei punti vendita carburanti, i criteri di cui all’allegato 2, Titolo V, Parte IV del Codice Ambiente si applicano (vedi articolo 3 DM 31/2015):
a) se il modello concettuale del sito evidenzia la possibilità di contaminazione diretta o indiretta della falda e le dimensioni del sito lo consentono, devono essere realizzate almeno tre perforazioni da attrezzare a piezometri;
b) a integrazione delle indagini dirette possono essere realizzati altri tipi di indagine, quali, ad esempio, i rilievi geofisici e soil-gas survey, al fine di ottenere una ricostruzione più completa del quadro ambientale e una determinazione accurata dei parametri sito-specifici da utilizzare per l’applicazione dell’analisi di rischio;
c) per i parametri da ricercare in fase di caratterizzazione il riferimento è all’Allegato 1 al decreto 12/2/2015 n.31.
Invece, l’analisi di rischio va effettuata secondo criteri semplificati di cui all‘Allegato 2 al decreto 12/2/2015 n.31,mentre la selezione delle tecnologie applicabili tiene conto, per quanto possibile, anche di eventuali vincoli tecnici alla realizzazione degli interventi, quali a titolo di esempio, stabilità strutturale, presenza di linee interrate e sotto servizi, viabilità pubblica.
Le procedure da seguire
Le procedure degli interventi di modifica è dettagliata all’articolo 4 del Decreto 31/2015, dove si prevede che in caso di superamento o di pericolo di superamento, anche per un solo parametro, dei valori delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV del Codice Ambiente o dei valori di fondo, deve essere fatta comunicazione dal soggetto responsabile, dal proprietario o dal gestore del sito a comune, provincia e regione territorialmente competente, con l’indicazione delle misure di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza.
La comunicazione, che conclude di fatto il procedimento, va aggiornata entro sessanta giorni, con una relazione tecnica che descriva gli interventi effettuati e che sia corredata da autocertificazione di avvenuto ripristino della situazione antecedente il superamento, salvi i controlli e le verifiche da parte della Provincia e l’ARPA territorialmente competente, entro i successivi sessanta giorni.
Al di fuori dei casi di sopra esposti, oltre agli interventi di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza, devono essere effettuati, in alternativa:
a) bonifica con riduzione dei valori di contaminazione ai livelli di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), senza effettuare l’analisi di rischio;
b) messa in sicurezza o bonifica con valori di contaminazione del sito ai livelli di Concentrazione soglia di rischio (CSR) individuati all’esito dell’analisi di rischio condotta sulla base dei criteri di cui all’Allegato 2.
Inoltre, va presentato alle Autorità competenti (che hanno 60 giorni per approvarlo) un unico progetto di messa in sicurezza o bonifica con la descrizione della situazione di contaminazione riscontrata a seguito delle attività di caratterizzazione eseguite e l’individuazione degli eventuali interventi di prevenzione o messa in sicurezza d’emergenza adottati o in fase di esecuzione per assicurare la tutela della salute e dell’ambiente, la descrizione degli interventi di messa in sicurezza o bonifica da eseguire sulla base dei risultati della caratterizzazione per riportare la contaminazione ai valori di Concentrazione soglia di contaminazione (CSC) o di Concentrazione soglia di rischio (CSR) e, in tale ultimo caso, l’elaborato di analisi di rischio.
Riferimenti normativi:
DECRETO 12 febbraio 2015, n. 31 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/04/2015
(GU Serie Generale n.68 del 23-3-2015)
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