Prosegue dunque, il completamento dell’adozione dei moduli unificati e standardizzati per le attività di cui alla tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222.
I moduli sono redatti al fine di consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni: con l’Accordo vengono approvati l’allegato tecnico e gli schemi dati XML relativi ai seguenti moduli:
a) scheda anagrafica;
b) esercizio di vicinato;
c) media e grande struttura di vendita;
d) vendita in spacci interni;
e) vendita mediante apparecchi automatici in altri esercizi già abilitati e/o su aree pubbliche;
f) vendita per corrispondenza, tv, e-commerce;
g) vendita presso il domicilio dei consumatori;
h) bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate);
i) bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone non tutelate);
l) bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
m) attività di acconciatore e/o estetista;
n) subingresso in attività;
o) cessazione o sospensione temporanea di attività;
p) notifica sanitaria ai fini della registrazione (reg. CE n. 852/2004).
Per la consultazione dell’allegato A, contenente gli schemi dati XML, è possibile visionare il sito www.unificata.it
Le Regioni potranno, ove necessario, integrare gli schemi dati XML alle specificità della modulistica adottata a livello regionale, ai sensi dell’art. 1, comma 2 dell’Accordo del 4 maggio 2017.
L’Art. 2 comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 recante: «Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevede che le amministrazioni statali adottino in sede di Conferenza Unificata moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive.
I moduli vengono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, di cui all’art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi, ai sensi dell’art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali» e il comma 4 prevede che: «È vietata ogni richiesta di informazioni o documenti ulteriori rispetto a quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale delle amministrazioni nonché di documenti in possesso di una pubblica amministrazione».
Le pubbliche amministrazioni regionali e locali utilizzano i moduli unificati e standardizzati nei termini fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese li possono comunque utilizzare decorsi trenta giorni dai medesimi termini. Inoltre, i moduli sono rivolti ad assicurare la libera concorrenza, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, assicurano il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell’amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare l’attrazione di investimenti dall’estero.
Riferimenti normativi:
ACCORDO 5 ottobre 2017 della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
CONFERENZA UNIFICATA
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, le Regioni e gli enti locali, concernente l’adozione dell’allegato tecnico alla modulistica per le attività commerciali e assimilate ad integrazione dell’Accordo del 4 maggio 2017 concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 119/CU).
(GU n.287 del 9-12-2017)
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore