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CCNL e deroghe alla Responsabilità solidale appalti

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Con lettera circolare 7258 del 22 aprile 2013 (in allegato alla notizia) il ministero del Lavoro ha fornito un utile Vademecum in materia di diritto del Lavoro che analizza e chiarisce alcuni aspetti della Legge di Riforma del lavoro, Fornero, L. n. 92/2012. Il vademecum è organizzato in forma di FAQ su alcuni degli istituti principali della riforma.
Al suo interno c’è una sezione speciale dedicata alla “Responsabilità Solidale negli Appalti” e sulle novità introdotte dalla Legge Fornero, che ha modificato l’articolo 29, comma 2, D.Lgs. n. 276/2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”.

La principale novità, spiega il Ministero”consiste nella possibilità di introdurre discipline derogatorie alla responsabilità solidale da parte della contrattazione collettiva nazionale”.
Tale esclusione sembrerebbe riguardare i trattamenti retributivi e non invece le obbligazioni previdenziali e assicurative di natura pubblicistica maturate nei confronti degli Istituti, intesi quali soggetti terzi rispetto agli accordi derogatori intercorsi tra le parti sociali. Su tale orientamento si registrano però riserve da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ritiene preferibile l’interpretazione secondo cui il CCNL non opererebbe come fonte privatistica, ma come fonte delegata dal Legislatore con conseguente possibilità, da parte del CCNL, di derogare alla legge anche sotto il profilo previdenziale.

Sempre in tema di responsabilità solidale, viene chiesto al Ministero se viene applicata anche ai lavoratori autonomi. Il Ministero risponde specificando che nella norma si parla di “lavoratori” senza distinguere tra le fattispecie di lavoro subordinato o autonomo. Sembrerebbe, pertanto, ragionevole interpretare la disposizione in senso garantista nei confronti di ciascuna tipologia di lavoratori coinvolti nel l’esecuzione dell’appalto. Anche su tale orientamento ci sono riserve da parte del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro che ritiene preferibile l’interpretazione secondo cui la disciplina è riferibile esclusivamente ai lavoratori subordinati

Quanto all’applicazione dell’articolo 29 comma 2 al settore pubblico. Il Ministero sembrerebbe escluderlo , anche se riconosce che si è registrato qualche pronunciamento di merito, nonostante l’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 276/2003 non si applichi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e del loro personale.

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Redazione InSic

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