Ricordiamo che l’articolo 31 del Dl 69/2013 introduceva diverse semplificazioni (vedi approfondimento specifico), modificando il comma 2 dell’articolo 38 del D. Lgs. 163/2006 (Codice Appalti).
Limiti all’obbligo di denuncia delle condanne
Le Regioni intendono aggiungere ulteriori previsioni: in particolare un nuovo comma che permetterebbe ai concorrenti che partecipano alle procedure di gara di non dichiarare “tutte” le condanne penali riportate. Le Regioni riscontrano infatti che nella prassi tale obbligo ha comportato un notevole numero di esclusioni dalle procedure ad evidenza pubblica di concorrenti che hanno omesso, semplicemente, di dichiarare, in sede di partecipazione alle gare, condanne intervenute anche in tempi lontani per aver commesso reati di lieve entità e comunque non tali da essere considerati “gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”.L’articolo 38 del Codice Appalti, al comma 1 indica le preclusioni per “i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale”.
Ma gli Enti locali ritengono che non tutte le condanne penali riportate dal concorrente incidono sulla sua capacità di partecipare alle procedure di gara o di stipulare contratti con la PA, pertanto l’articolo 38 del Codice Appalti costituisce un aggravio alla partecipazione di concorrenti che omettano di dichiarare di avere riportato una sentenza di condanna penale per aver commesso un reato che non importerebbe una impossibilità di partecipare alle gare e di stipulare contratti pubblici.
Le Regioni pensano quindi di inserire un comma all’articolo 38, in base al quale “non è causa di esclusione l’eventuale sussistenza di condanne per reati, depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, ovvero le condanne revocate, o quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.”
Oltre ad avere una indubbia valenza semplificatoria, il provvedimento, secondo le Regioni avrebbe una certa potenzialità deflattiva del contenzioso che si è incentrato, negli ultimi anni, tra le stazioni appaltanti e i concorrenti che, non ottemperando all’obbligo imposto dal comma 2 del citato articolo 38, sono stati esclusi dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per aver omesso di dichiarare tutte le condanne riportate, anche se afferenti a reati non riconducibili fra quelli individuati dalla lettera c, del comma 1 del 38.
Fruizione dei benefici del DURC
Infine, le Regioni propongono, attraverso una modifica al comma 5 dell’articolo 31 del Decreto del Fare, di estendere la stessa durata di validità del DURC a 180 giorni anche con riguardo alla fruizione di benefici normativi e contributivi, in analogia con quanto previsto per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.Spiegano le Regioni che, in base al D.M. 24 ottobre 2007, il DURC ha validità mensile se richiesto per agevolazioni normative e contributive in materia di lavoro e previdenza sociale e per i finanziamenti e sovvenzioni previste dalla normativa comunitaria. Tale brevissima vigenza del DURC costringe in molti casi a ricercare continuamente questa certificazione e ritardare l’erogazione del finanziamento.
Inoltre, con un ulteriore modifica del comma 5 dell’articolo 31 del Decreto del Fare si vuole promuovere la semplificazione e la speditezza dell’azione amministrativa negli affidamenti degli appalti pubblici,permettendo di utilizzare il DURC precedentemente acquisito per le finalità di cui alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 31 (attestazione della regolarità contributiva), purché ancora in corso di validità, per le verifiche di cui alle lettere a), b), c) del medesimo comma 4, anche per più contratti pubblici.
Nel Parere fornito dalle Regioni è possibile visionare l’intero testo di modifica ed il commento in dettaglio delle modifiche previste per il DURC.
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