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Indicazione separata costi sicurezza: se omessa non comporta esclusione da gara

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Il Consiglio di Stato, sez. III, con la sent. n. 1722 del 1 aprile 2015, ha rigettato il ricorso della società che si era aggiudicata il servizio di vigilanza presso una Asl, a causa dell’esclusione di altre due società che non avevano indicato in modo separato i costi per la sicurezza, affermando che è vero che tali costi devono essere indicati, ma solo in funzione della verifica di congruità (ai sensi dell’art. 86 comma 3 bis, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163).


I giudici hanno quindi concluso che non si può escludere dalla gara una società, se la appaltante non ha dapprima verificato la serietà dell’offerta economica.
Il fatto
Il Direttore generale dell’ASL di Benevento, aveva indetto una gara per l’affidamento triennale del servizio di vigilanza di alcune strutture aziendali, da aggiudicarsi al prezzo più basso.
A tale gara partecipavano tre società, di cui soltanto quella che si sarebbe classificata terza aveva specificato in offerta l’importo dei costi per la sicurezza da rischio specifico, separandoli dall’offerta economica.
Per questa ragione, le prime due classificate venivano escluse dalla gara e decidevano di proporre ricorso al Tar.
Il Tar adito decideva di accogliere la richiesta delle società escluse, affermando che l’obbligo di indicare i costi della sicurezza aziendale non era stato previsto in nessun atto di gara.
I giudici hanno sottolineato che il disciplinare di gara imponeva unicamente di inserire la dichiarazione ex art. 87, comma 4, del d.lgs. n.163/2006, includendovi i costi della sicurezza, e che nel modello precompilato fornito per la formulazione dell’offerta economica, non era previsto uno spazio per un’indicazione dei costi aziendali, oltre quelli interferenziali.
Dunque, secondo il Tar, la stazione appaltante non avrebbe dovuto escludere le due società in modo automatico, ma avrebbe dovuto valutare la congruità dell’offerta e l’eventuale anomalia.
La società aggiudicataria decideva così di proporre ricorso al Consiglio di Stato.

Secondo il Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha innanzitutto esaminato la questione relativa agli effetti della sentenza del Tar, la quale non ha ripristinato la graduatoria, ma ha soltanto annullato la sanzione espulsiva delle due società.
Secondo i giudici, l’appaltante avrebbe dovuto attivare il sub-procedimento di verifica dell’anomalia sull’offerta dell’impresa, e non la sua diretta esclusione.
Difatti, soltanto all’esito della verifica, che comporta la valutazione dei costi della sicurezza aziendale commisurati al contenuto effettivo della prestazione dedotta in appalto, si avrà la definizione della graduatoria.
Una volta svolte queste considerazioni preliminari, i giudici hanno posto l’attenzione sulla questione relativa all’indicazione analitica e separata dei costi aziendali.
Dall’esame del disciplinare di gara, i giudici hanno rilevato che le società avrebbero dovuto inserire in busta la dichiarazione ex art. 87, comma 4, del d.lgs. n.163/2006, in cui indicare i costi della sicurezza; e che, non era previsto alcuno spazio nel modello per indicare in modo specifico i costi aziendali.
Sempre i giudici hanno poi osservato che l’art. 86, c. 3 bis del Dlg 163/2006, non prevede una preclusione tale da portare all’esclusione dalla gara per l’omessa indicazione dei costi aziendali, nella parte in cui esplicita che “gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al… costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture”.
Pertanto, le stazioni appaltanti, nel predisporre le gare d’appalto e nel valutare le anomalie delle offerte, devono effettuare una specifica valutazione della congruità dei costi del lavoro e della sicurezza indicati dalle imprese concorrenti.
Va notato che i costi in questione devono essere specificamente indicati, ma soltanto in funzione della verifica della congruità, non giustificando l’esclusione automatica della società dalla gara; l’appaltante deve necessariamente procedere ad una verifica sulla serietà e sulla sostenibilità dell’offerta economica nel suo insieme (arg. ex Cons. St., III, 13 dicembre 2013 n. 5983; id., n. 3195/2014, cit.; id., 21 novembre 2014 n. 5746).
L’appaltante ha il compito di accertare la tenuta globale dell’offerta, anche alla luce dei costi per i rischi aziendali, per assicurare il rispetto delle norme a tutela degli interessi dei lavoratori.
E’ l’impresa che deve dimostrare la tenuta della sua offerta nell’incorporare i costi della aziendali.
Per queste ragioni, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello della società che si era aggiudicata il servizio.


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Redazione InSic

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