Il primo decreto è il DPCM 28 dicembre 2012 che indica il riparto dei finanziamenti degli interventi di messa in sicurezza dei capannoni e degli impianti industriali a seguito degli eventi sismici che hanno colpito le regioni Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto.
Le risorse, che saranno impegnate anche per la ricostruzione, sono previste dall’articolo 10, comma 13, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, e sono pari a 78.750.000 euro, vengono così ripartite:
1. 92,5% in favore della Regione Emilia-Romagna;
2. 7,1% in favore della Regione Lombardia;
3. 0,4% in favore della Regione Veneto.
L’articolo 2 ricorda che l’agevolazione in conto capitale verrà erogata a favore delle imprese di tutti i settori produttivi ad eccezione dell’agricoltura e nel rispetto di specifici requisiti di ammissibilità: le imprese richiedenti devono avere la sede e/o l’unità locale nei territori interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 così come individuati dall’art. 1 del decreto-legge, 6 giugno 2012, n. 74, avere dipendenti iscritti ad INPS ed INAIL; devono essere regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; devono essere attive e non sottoposte a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali in corso o nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda; non devono costituire “impresa in difficoltà” ai sensi del punto 10 della Comunicazione della Commissione “Orientamenti Comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (2004/C 244/02)”; devono possedere una situazione di regolarità contributiva e rispettare le norme in materia di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti collettivi di lavoro e delle normative relative alla tutela dell’ambiente e non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono stati individuati dalla Commissione Europea quali illegali o incompatibili (c.d. clausola “DEGGENDORF”).
Gli interventi finanziabili riguardano
a) beni immobili (rimozione delle carenze strutturali, adeguamento e miglioramento sismico); b) impianti, macchinari e attrezzature (messa in sicurezza e adeguamenti);
c) spese tecniche nella misura massima del 10% delle spese ammesse a contributo
Le spese potranno essere sostenute a partire dalle date individuate dalle Deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012.
Tali interventi dovranno concludersi entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla data di esecutività dell’atto di concessione del contributo
L’agevolazione prevista consiste in un contributo in conto capitale, fino ad una misura massima corrispondente al 70% della spesa ritenuta ammissibile.
Le modalità operative per la presentazione delle domande e per la concessione sono disciplinate con provvedimenti dei Presidenti della Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in cui verranno quantificati l’ammontare massimo e l’intensità delle agevolazioni erogate, la liquidazione e la revoca, totale o parziale, dei contributi, nonché la rendicontazione monitoraggio e controllo sull’utilizzo delle risorse.
Il secondo decreto è il DPCM 21 dicembre 2012 n. 262: si tratta di un regolamento che disciplina i Nuclei di Valutazione presso le amministrazioni centrali dello Stato che dovranno garantire il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli interventi pubblici.
In base al decreto, vigente dal 22 febbraio, questi Nuclei assicureranno il supporto alle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di interventi promossi e attuati da ogni singola amministrazione, ed una rete di risorse metodologiche e informative diffuse e condivise, in grado di valorizzare e trasferire le esperienze eccellenti, di elevare ed equilibrare il livello qualitativo e l’affidabilità delle politiche pubbliche di investimento, di ottimizzare l’impiego delle risorse progettuali e finanziarie (art. 1).
I Nuclei sono dotati di indipendenza ed autonomia sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale (vedi art. 3 che detta I Criteri di designazione e modalità di selezione) e sono collocati all’interno delle strutture responsabili della programmazione integrata dell’intera amministrazione o, se ancora non funzionanti, alle dirette dipendenze dell’organo che definisce l’indirizzo politico-amministrativo. L’articolo 4 indica fra i “Divieti e le cause di decadenza”, lo svolgimento, da parte dei componenti dei Nuclei, di incarichi o consulenze che possano porre gli stessi in posizione di conflitto di interesse.
Per quanto riguarda l’Analisi di Impatto della Regolamentazione, l’articolo 5 prevede che gli uffici legislativi delle Amministrazioni centrali dello Stato possano avvalersi dei Nuclei per l’analisi di tutti i provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici.
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