Documentazione

Un nuovo decreto modifica il Codice Antimafia

903 0
Con Decreto Legislativo del 13 ottobre 2014, n. 153 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27-10-2014) si apportano alcune modificazioni alla disciplina della documentazione antimafia contenuta nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell’ottica anche di realizzare ulteriori semplificazioni e snellimenti dell’azione amministrativa. Il decreto sarà in vigore a 30 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero il 26 novembre.

Le modifiche, ampiamente annunciate nei giorni scorsi (vedi notizie sotto) riguardano:
Comunicazioni antimafia: modifica art. 87 comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/2014 su rilascio da parte dei e dei prefetti e relativa tempistica.
Informazioni antimafia, viene modificato l’articolo 90 (riferimento alla consultazione sulla banca dati nazionale unica, rilascio delle informazioni antimafia (art. 92 co 2) con l’aggiunta di un comma 2 bis, dove si legge che “L’informazione antimafia interdittiva è comunicata dal prefetto, entro cinque giorni dalla sua adozione, all’impresa, società o associazione interessata, secondo le modalità previste dall’articolo 79, comma 5-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il prefetto, adottata l’informazione antimafia interdittiva, verifica altresì la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure di cui all’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione.».

L’Art. 4 del D.Lgs. n. 153/2014 detta poi, le Nuove norme in materia di funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia: viene inserito il comma 2 ter all’articolo 99, prevedendo uno o più regolamenti con cui saranno disciplinate modalità con le quali la banca dati nazionale unica acquisisce, attraverso l’Anagrafe nazionale della popolazione residente, i dati anagrafici dei soggetti di cui all’articolo 85, comma 3.

Un nuovo Art. 99-bis regola, invece, il Mancato funzionamento della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia). In particolare, qualora la banca dati nazionale unica non sia in grado di funzionare regolarmente la comunicazione antimafia viene sostituita dall’autocertificazione (art. 89): i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’articolo 67 sono corrisposti sotto condizione risolutiva e previa presentazione di una garanzia fideiussoria di un importo pari al valore del contributo, finanziamento, agevolazione o erogazione.

Riferimenti normativi:
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153
Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche’ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Vigente al: 26-11-2014
(GU n.250 del 27-10-2014)

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore