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Anticipazione del corrispettivo di appalto: chiarimenti dal MIT

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Dal Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una circolare interpretativa che fa luce sul contenuto dell’articolo 207 del DL RILANCIO decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relativo alle “Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici”.
L’articolo ha introdotto in via transitoria, al fine di attenuare le difficoltà economiche determinate alle imprese dall’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del contagio da Covid-19, la possibilità per le stazioni appaltanti di elevare l’importo dell’anticipazione del corrispettivo di appalto (di cui all’articolo 35, comma 18, del codice dei contratti pubblici – decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ).
La Circolare ministeriale n 112 del 11/08/2020 fornisce specifici chiarimenti sull’interpretazione della norma, per risolvere alcune criticità insorte in sede applicativa e oggetto di segnalazioni pervenute al Mit.

Circolare ministeriale n. 112 del 11/08/2020: chiarimenti sul campo di applicazione

La previsione, che è intesa a riconoscere liquidità aggiuntiva a tutte le imprese che abbiano in corso di esecuzione appalti pubblici e che siano state penalizzate dall’emergenza si applica:
• sia alle procedure avviate con pubblicazione di bando o avviso ovvero per le quali siano stati trasmessi gli inviti a presentare offerta, qualora non siano scaduti i relativi termini,
• sia a quelle che saranno indette a decorrere dall’entrata in vigore del decreto-legge e fino al 30 giugno 2021,
• e (comma 2) anche “al di fuori dei casi previsti dal comma 1”. Con quest’ultima locuzione, l’ambito di applicazione della misura temporanea deve intendersi esteso non solo alle ulteriori procedure “disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, non rientranti nella previsione del comma 1, ma più generalmente a tutti i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati all’esito di procedura selettiva svolta sulla base di normativa anteriore o comunque diversa da quella del codice, indipendentemente dal fatto che gli appaltatori abbiano o meno già percepito una anticipazione sulla base di disposizioni di legge (ad esempio, dell’articolo 26-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che introdusse tale anticipazione per i contratti disciplinati dal previgente decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163) ovvero di specifiche pattuizioni contrattuali.
• va ritenuta l’applicabilità in via generale della previsione in esame anche agli appalti di importo inferiore alle soglie comunitarie ed a quelli indetti nei settori speciali.

Circolare ministeriale n 112 del 11/08/2020: disponibilità delle somme

L’articolo 207 del d.l. n. 34/2020 riporta in inciso che la facoltà prevista dall’art. 207 può essere esercitata dalla stazione appaltante “nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante”.
Il MIT chiarisce che il legislatore ha inteso porre all’erogabilità del beneficio il solo vincolo della disponibilità delle relative somme negli stanziamenti annuali previsti nel quadro economico dell’intervento.
Non può farsi riferimento a un capitolo di spesa specificamente destinato all’anticipazione del corrispettivo, anche qualora l’amministrazione lo abbia istituito nel proprio bilancio, essendo evidente, spiega il MIT che tale interpretazione renderebbe la disposizione inapplicabile laddove un tale capitolo non vi sia, e a fortiori per i contratti risalenti a epoca anteriore all’introduzione nel sistema dell’anticipazione del corrispettivo (e ai quali, come si è visto al punto che precede, pure è estensibile la disposizione in oggetto).

Art. 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – TESTO

“In relazione alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono già stati pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte o i preventivi, ma non siano scaduti i relativi termini, e in ogni caso per le procedure disciplinate dal medesimo decreto legislativo avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 30 giugno 2021, l’importo dell’anticipazione prevista dall’articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, può essere incrementato fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
Fuori dei casi previsti dal comma 1, l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante, anche in favore degli appaltatori che abbiano già usufruito di un’anticipazione contrattualmente prevista ovvero che abbiano già dato inizio alla prestazione senza aver usufruito di anticipazione. Ai fini del riconoscimento dell’eventuale anticipazione, si applicano le disposizioni di cui al secondo, al terzo, al quarto e al quinto periodo dell’articolo 35, comma 18 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e la determinazione dell’importo massimo attribuibile viene effettuata dalla stazione appaltante tenendo conto delle eventuali somme già versate a tale titolo all’appaltatore”.

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Redazione InSic

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