Arriva la circolare sugli sconti fiscali in dichiarazione

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L’Agenzia delle Entrate informa che il contribuente che ha sostenuto, su uno stesso immobile, spese per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di giugno in poi fino all’importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione più conveniente del 50%.

In base alla nuova circolare 13/E (in allegato alla notizia), non è più necessaria la dichiarazione di esecuzione dei lavori per chi ha sostenuto spese di recupero del patrimonio edilizio superiori a 51.645,69 euro. Sono questi alcuni dei principali chiarimenti contenuti nella circolare n. 13/E di oggi che rispondendo ai quesiti dei Caf si sofferma anche sulle agevolazioni per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, sull’applicazione della cedolare secca, dell’Ivie, sugli interessi per il mutuo, eccetera.

La dichiarazione di esecuzione dei lavori, prevista per i lavori che superano il limite di euro 51.645,69, non è necessaria anche se l’importo limite delle spese ammissibili è stato elevato da euro 48.000 a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013. Sempre in tema di spese per interventi di recupero edilizio il contribuente che ha sostenuto, su un medesimo immobile, spese per un importo pari ad euro 48.000, fino al 25 giugno 2012, e per euro 96.000, dal 26 giugno al 31 dicembre 2012, può portare in detrazione le spese sostenute dal 26 di giugno in poi fino all’importo di 96.000 euro, fruendo così della detrazione del 50%.
La circolare fornisce, inoltre, ulteriori chiarimenti sulle detrazioni per le spese di ristrutturazione nei casi di separazione legale e di decesso del conduttore che esegue i lavori.

Per i lavori di riqualificazione energetica eseguiti a cavallo di due periodi d’imposta (2012 e 2013) e relativi allo stesso intervento, l’invio all’Enea della documentazione necessaria per fruire della detrazione fiscale va effettuato nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non deve per forza avvenire entro il 30 giugno 2013. Lo stesso intervallo di tempo dalla fine dei lavori, 90 giorni, è valido anche per i lavori conclusi nel 2012, con spese sostenute anche nel 2013.

Il coniuge cointestatario del mutuo per la costruzione dell’abitazione principale, può portare in detrazione la propria quota del 50% di interessi passivi, pur non essendo intestatario delle fatture di spesa per la costruzione, se sulle stesse è indicato che la spesa è stata sostenuta al 50% da ciascun coniuge .

Per i contratti rientranti nel regime transitorio, in mancanza di revoca, l’opzione per la cedolare secca espressa nei modelli 730/2012 o Unico 2012 continua ad essere valida sino alla fine del contratto di locazione, anche se non confermata per le annualità successive con il modello 69. Tuttavia, l’opzione per la cedolare secca nella dichiarazione dei redditi 2012 non vincola all’applicazione di Ufficio Stampa questo regime sino alla fine del contratto d’affitto potendo il contribuente scegliere di applicare il regime ordinario anche per fatti concludenti.

Ivie: dal 2012 immobili all’estero non affittati esclusi dall’Irpef – Dal 2012 gli immobili all’estero soggetti all’Ivie non affittati sono esclusi dall’applicazione dell’Irpef. Il documento di prassi delle Entrate precisa che per questi immobili non deve quindi essere compilato il quadro della dichiarazione dei redditi relativo alla indicazione dei redditi degli immobili situati all’estero. Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro Rw.

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Redazione InSic

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