Secondo l’Ispettorato sono numerose le segnalazioni relative a questi Enti che reclamizzano la possibilità di certificare contratti di lavoro, nonché di appalto e subappalto ai sensi degli artt. 75 e ss. del D.Lgs. n. 276/2003 e del D.P.R. n. 177/2011.
Enti bilaterali: ci vogliono i requisiti
L’Ispettorato ricorda innanzitutto i requisiti dell’Ente bilaterale (soggetti costituiti “a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”) e la facoltà alla lettera h) dell’art. 2 del D.Lgs. n. 276/2003, di poter svolgere la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva.
Per l’Ispettorato qualora tale requisito sia carente ovvero quando l’Ente non ha, per ciascuna parte, il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi, l’Organismo non può svolgere tale funzione e men che mai l’attività di certificazione.
Il personale ispettivo quindi potrà operare nei confronti dei provvedimenti certificati da tali pseudo Enti, senza tenere minimamente conto delle preclusioni tipiche dell’atto certificativo, adottando anche ogni eventuale provvedimento di carattere sanzionatorio.
Riferimenti normativi:
Circolare n. 4 del 12 febbraio 2018
Certificazione dei contratti da parte di Enti bilaterali privi dei requisiti di legge (data di pubblicazione 13 febbraio 2018).
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