Il Direttore dell’esecuzione dei contratti: le linee guida MiT

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In vigore dal 30 maggio 2018 le Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione, approvate con DM 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Nello scorso articolo abbiamo approfondito il ruolo del Direttore dei Lavori, ora ci concentriamo sulle disposizioni riservate al Direttore dell’esecuzione.

Il Direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi o forniture
Il Titolo III riguarda il ruolo del Direttore dell’esecuzione, di norma incaricato dal RUP, tranne nei casi indicati nelle linee guida adottate dall’Autorità. Il Direttore riceve dal riceve dal RUP le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell’esecuzione del servizio o della fornitura e stabilisce, in relazione all’importanza del servizio o della fornitura, la periodicità con la quale il direttore dell’esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto (si veda in art.16 sull’attività del Direttore, sulla possibilità di nominare assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti di cui all’articolo 101, comma 4, del codice Appalti nonché coadiuvare il direttore dell’esecuzione nell’ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26).

Strumenti di direzione e controllo
All’art.17, specularmente a quanto previsto per il Direttore Lavori si indicano gli Strumenti per l’esercizio dell’attività di direzione e controllo, l’eventualità dell’utilizzo di strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e contabile delle prestazioni (congruamente motivato dalle stazioni appaltanti e comunicati all’Autorità, e comunque per il periodo di tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei mezzi necessari per una completa digitalizzazione).

Funzioni e compiti in fase di esecuzione
Inoltre, per l’attività di controllo (art.18) si specifica l’attività di coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità ai documenti contrattuali. Si indicano altresì i profili da valutare per specifiche tipologie di forniture o servizi oggetto di contratto (vedi infra art.18 comma 2).
In art.19 si indicano le fasi di esecuzione del contratto, dopo che questo è divenuto efficace: si fornisce sulla base delle disposizioni del RUP all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo, laddove sia indispensabile in relazione alla natura e al luogo di esecuzione delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall’esecutore (vedi le indicazioni in esso presenti infra art.19 comma 1).
Il direttore dell’esecuzione svolge poi, attività di verifica sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate (art.20) e registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite per le quali si attiene alla relativa disciplina prevista dalla stazione appaltante e riportata nel capitolato d’appalto (vedi art.21). Fornisce anche al RUP l’ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 106, comma 1, del codice Appalti (D.Lgs. n.50/2016): propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione (si veda art. 22 comma 2) e in caso di modifiche contrattuali non disposte dal direttore dell’esecuzione, quest’ultimo fornisce all’esecutore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dell’esecutore stesso. Inoltre (art.23) quando ordina la sospensione dell’esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all’articolo 107, comma 1, del codice, indica, nel verbale da compilare e inoltrare al RUP, oltre a quanto previsto da tale articolo, anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate.

Gestione dei sinistri in fase di esecuzione
Quanto alla gestione dei Sinistri il direttore dell’esecuzione compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose (si spiega all’art.24)
Tale relazione va trasmessa al RUP e l’esecutore deve provvedere a:
a) tutte le misure e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
b) l’onere per il ripristino della situazione preesistente o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.

Controlli e ultimazione delle prestazioni
Ai sensi dell’art.25 il Direttore effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore; inoltre provvede al controllo della spesa legata all’esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività i documenti contabili, con i quali si realizza l’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa (si veda diffusamente l’art.26).

Riferimenti normativi:
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». (18G00074) (GU n.111 del 15-5-2018)
Vigente al: 30-5-2018

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Redazione InSic

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