La questione era finita anche dinanzi alla Corte di Giustizia essenzialmente per la mancanza dell’obbligo di consegnare l’attestato energetico in caso di vendita o locazione di un immobile infatti secondo l’associazione le norme italiane, pur prevedendo l’obbligo di indicare in contratto di aver ricevuto informazioni e documentazione energetica sull’immobile, prevedevano una deroga per le locazioni se questa documentazione mancasse al momento della firma del contratto. Non solo, ma in caso di edifici con rendimento energetico basso, il proprietario poteva ovviare all’obbligo consegnando un’auto-dichiarazione di appartenenza alla classe energetica più bassa, la “G”.
Dallo scorso 6 giugno e’ quindi in vigore l’obbligo di allegare ai contratti di compravendita immobiliare e di locazione (quelli nuovi) la nuova attestazione energetica denominata APE, pena la nullità dei contratti stessi. Il decreto prevede un regime di transizione: fino all’emanazione dei decreti ministeriali che fissano i criteri di calcolo dei nuovi parametri tecnici a cui riferirsi (emanazione che dovrebbe avvenire entro Gennaio 2014), si può redigere il documento riferendosi alle precedenti istruzioni tecniche (inclusa la vecchia certificazione ACE in corso di validità -dieci anni) . In merito, lo scorso 25 giugno, il ministero dello Sviluppo Economico ha emesso una circolare.
In questi giorni infuria la polemica su questo obbligo, soprattutto nei contratti di locazione, e alcune associazioni di categoria hanno chiesto al Governo di toglierlo, e di farlo in fretta. Un “déjà vu”: nel 2008, con il DL 112/08 venne abrogato l’obbligo che il legislatore aveva introdotto nel 2006 con il D.lgs.311/2006
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