Anche per il committente (e per il responsabile dei lavori), così come avvenuto per il coordinatore per la sicurezza e per l’impresa affidataria , la giurisprudenza di legittimità sta ridefinendo ruolo e funzioni in tema di vigilanza.
La questione aveva visto fin qui una posizione univoca della giurisprudenza sulla base dell’art. 6 comma 2 del D.Lgs. n. 494/96 (prima) e dell’art. 93 comma 2 del D.Lgs. n. 81/08 (ora): il committente avrebbe “una funzione di super-controllo, verificando che i coordinatori adempiano agli obblighi su loro incombenti qual è quello consistente, non solo nell’assicurare – come nel testo normativo originario – ma anche nel verificare l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 nonché la corretta applicazione delle procedure di lavoro”.
Si tratta di un principio che Cass. Pen., Sez. IV, 20.02.2008 n. 7714 aveva affermato dandone questa giustificazione: «e ciò si spiega considerando che essi sono i soggetti nel cui interesse l’opera è svolta, nel rispetto del principio generalissimo del nostro ordinamento ‘ubi commoda, ibi incommoda’».
Il committente, secondo la Suprema Corte, opererebbe come un vero e proprio sostituto: “la legge ha inteso rafforzare la tutela dei lavoratori prevedendo in capo ai committenti ed ai responsabili dei lavori, una posizione di garanzia particolarmente ampia dovendo essi, sia pure con modalità diverse rispetto a datori di lavoro, dirigenti e preposti, prendersi cura della salute e dell’integrità fisica dei lavori, garantendo, in ultima istanza ed in caso di inadempienza dei predetti soggetti, l’osservanza delle condizioni di sicurezza previste dalla legge”.
Quali sarebbero le “modalità diverse” con le quali dovrebbe agire il committente rispetto alle altre posizioni di garanzia, la Corte in realtà non lo spiegava; si affermava per contro che il committente (e il responsabile dei lavori) ben potrebbero “surrogarsi allo stesso coordinatore in caso di inottemperanza da parte sua”.
La circostanza che il committente non abbia titoli specifici, richiesti invece al coordinatore, veniva superata con l’affermazione che “al fine di accertare se il coordinatore abbia rilevato o meno l’eventuale omessa osservanza delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza” non occorrono “particolari competenze specifiche, trattandosi di un mero raffronto tra ciò che è stato eseguito e ciò che, in base alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza, doveva essere compiuto”.
Sono principi riproposti, con formulazione identica, nelle successive sentenze della Suprema Corte: ad esempio Cass. Pen., Sez. IV, 14.07.2010 n. 27356, e così Cass. Pen., Sez. IV, 7.12.2011 n. 14407 che parla di “controlli sostanziali e incisivi su tutto quanto riguarda i temi della prevenzione”; in Cass. Pen., Sez. IV, 12.06.2013 n. 44977 si legge che al responsabile dei lavori incombe “la responsabilità dello svolgimento di tutte le funzioni proprie del datore di lavoro in materia di sicurezza” e che committente e responsabile dei lavori devono “accertarsi del costante e completo rispetto, da parte di costoro, dei presidi antinfortunistici”.
Riferimenti bibliografici:
Il committente,il responsabile dei lavorie gli obblighi di vigilanza nei cantieri
Giovanni Scudier, Avvocato,Lucia Casella, Avvocato,Guido Cassella, Ingegnere.
Ambiente&Sicurezza sul Lavoro n.9/2018
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