Al suo interno diversi riferimenti all’organizzazione della vigilanza delle strutture, alla sicurezza interna per persone e beni, anche in materia antincendio e con riferimenti al Piano di Sicurezza ed Emergenza da elaborare anche sulla base dei criteri internazionali.
Le dotazioni di sicurezza a disposizione
Dopo l’articolo inziale sulla apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura statali, l’art. 2 del DM 30/6/2016 si occupa specificamente dei profili di sicurezza e vigilanza delle strutture: ad oguno dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato vanno consegnati adeguati sistemi di allarme e sicurezza antincendio, antintrusione e antifurto e, nei siti individuati dagli organi preposti come obiettivi sensibili, adeguati dispositivi di controllo antiterrorismo.
La vigilanza va poi svolta secondo le modalità stabilite da un apposito Piano della sicurezza, comprensivo del piano della sicurezza e dell’emergenza, del piano della vigilanza e del piano dell’accoglienza del pubblico, contemplato e specificato nell’Allegato tecnico al Decreto.
Il Piano di Sicurezza
Il Piano va redatto dal direttore dell’istituto, adottato dal direttore, sentito il direttore del polo museale regionale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nel rispetto della normativa vigente ed in accordo con gli standard dell’International Council of Museums (ICOM) oltre che sulla base dell’allegato tecnico «Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali», richiamato nel DM 30/6/2016.
L’art. 2.4 lascia fermo il potere del direttore generale di adottare ulteriori indirizzi per assicurare la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato.
L’Allegato tecnico
Nell’Allegato tecnico al DM 30/6/2016 si riportano, poi, alcune istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza che si compone di:
–Piano della sicurezza e dell’emergenza, che, elaborato sulla base dell’analisi dei rischi, individua le misure e le attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti nel museo e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza e le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, indicando altresì i numeri minimi di unità di personale necessari per garantire l’apertura in sicurezza dei siti culturali;
– il Piano della vigilanza, che individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nella custodia, nella sorveglianza, nel controllo e nell’intervento a protezione delle strutture, dei beni e delle persone presenti nel museo o nel luogo della cultura;
– il Piano dell’accoglienza del pubblico, che, elaborato sulla base del Piano della sicurezza e dell’emergenza e del Piano della vigilanza, individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nel ricevimento e nell’assistenza del pubblico.
I piani vanno elaborati tenendo conto dei parametri riportati in allegato al Decreto in accordo con gli standard dell’International Council of Museums (ICOM), sulla base delle dimensioni e della tipologia del museo o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, delle caratteristiche dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi, dei dispositivi di protezione fisica e di vigilanza, anche remota, delle modalità di visita previste, nonché dei rischi connessi alle caratteristiche della struttura e del contesto ambientale.
Nel Decreto si specifica però che i parametri riportati hanno carattere indicativo e non esaustivo.
Riferimenti normativi:
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
DECRETO 30 giugno 2016
Criteri per l’apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali.
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