La norma, nota come “Collegato ambientale” alla legge di stabilità per il 2014, come risulta dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2014, e contiene misure in materia di valutazioni ambientali, energia, acquisti “verdi”, gestione dei rifiuti, difesa del suolo, risorse idriche.
Il disegno di legge è stato sostanzialmente modificato in Commissione: sono stati inseriti nuovi articoli e soppressi alcuni articoli di contenuto identico o analogo a norme del D.L. 91/2014.
La Camera riporta in un lungo dossier i punti chiave del Collegato Ambientale: molte le materie trattate, dalla tutela delle aree naturali alla valutazione ambientale, dall’energia agli acquisti verdi. Rimandiamo alla lettura del dossier gli aspetti più specifici della nuova normativa, (che potrebbe ricevere ulteriori e significative modifiche in senato) limitandoci a sottolineare le parti più interessanti sotto il profilo ambientale.
–Aree protette, tutela della natura e sviluppo sostenibile: previsto il recupero, nei confronti del proprietario del carico, delle spese sostenute dall’autorità marittima per prevenire ed eliminare gli effetti derivanti dall’inquinamento.
–Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile: Previsto l’aggiornamento con cadenza almeno triennale.
–Procedure di valutazione ambientale (art. 4): modifiche alle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l’immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall’attività di posa in mare di cavi e condotte.
Prevista la predisposizione della valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida predisposte dall’Istituto superiore di sanità, per alcuni progetti tra cui le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione.
Eliminati i riferimenti alla istituzione Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA (valutazione d’impatto ambientale), VAS (valutazione ambientale strategica) e AIA (autorizzazione integrata ambientale) ed eliminato il riferimento alla esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS della parte dei piani di gestione del rischio alluvionale riguardante il sistema di allertamento
Acquisti “verdi” (art. 9): ridotte garanzie a corredo dell’offerta nei contratti pubblici per gli operatori in possesso di registrazione al sistema di ecogestione EMAS o certificazione ambientale ISO14001 o di un marchio di qualità ecologica Ecolabel. Viene attribuito carattere preferenziale alla registrazione EMAS e alla richiesta di contributi per l’ottenimento della certificazione Ecolabel nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.
Appalti pubblici e criteri ambientali minimi: per appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP) vengono introdotti i CAM: “criteri ambientali minimi” e viene prevista ll’adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale (art. 10).
L’articolo 11 contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo” riciclati.
—Risorse idriche: l’art. 24 istituisce un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, mentre l’articolo 25 prevede che l’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, sentiti gli enti di ambito, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economicosociali disagiate l’accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.
Gestione dei rifiuti
Per quanto riguarda il comparto rifiuti, sono molte e diverse le disposizioni su cui interverrà il Collegato: dalla raccolta differenziata ai rifiuti di imballaggio, senza dimenticare i RAEE.
Prevista l’introduzione dei rifiuti in plastica compostabile certificata a norma UNI EN 13432:2002, ad esclusione dei prodotti assorbenti per la persona, tra i materiali ammendanti, si individuano i porti marittimi dotati di siti idonei per il raggruppamento e la gestione dei rifiuti. In vista la soppressione della definizione di “materiali da scavo” il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei. Si trasferiscono le funzioni dell’Osservatorio nazionale sui rifiuti al Ministero dell’ambiente.
Si tocca la disciplina degli dei produttori e degli utilizzatori ed all’attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio, si modifica la disciplina sul raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani e si autorizza il compostaggio aerobico domestico individuale e la possibilità di realizzazione di impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi.
L’articolo 14-octies prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi sul mercato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione; l’articolo 21 abroga il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
Tali previsioni sono comunque condizionate dal passaggio del testo al Senato, previsto nei prossimi giorni.
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