La direttiva entra in vigore a venti giorni dalla pubblicazione (avvenuta in GUUE L291 del 25 luglio 2014) ma gli Stati membri dovranno adeguarsi entro il 15 agosto 2017 in modo proporzionato, a seconda della situazione nazionale e in considerazione del fatto che tali Stati membri non dispongono di impianti nucleari, pur garantendo nel contempo che la sicurezza nucleare riceva adeguata attenzione da parte del governo o delle autorità competenti.
Sicurezza impianti nucleari: cosa cambia in Europa?
Le disposizioni di modifica direttiva 2009/71/Euratom sono intrinsecamente legate all’esistenza di impianti nucleari, e riguardano – gli obblighi del titolare della licenza,
– i nuovi requisiti specifici applicabili agli impianti nucleari
– le disposizioni relative alla preparazione e risposta alle emergenze sul sito.
Ne restano esclusi dunque gli Stati membri privi di impianti nucleari.
Nei Considerando il Consiglio Euratom spiega le ragioni delle modifiche alla Direttiva 2009/71/Euratom,: dopo l’incidente di Fukushima (Giappone) nel 2011 l’UE ha cominciato a ripensare alle misure necessarie per ridurre al minimo i rischi e garantire la massima affidabilità in termini di sicurezza nucleare. Sono stati svolti per questo le valutazioni globali del rischio e della sicurezza delle centrali nucleari («test di resistenza») che hanno messo in luce i possibili miglioramenti nelle pratiche in materia di sicurezza nucleare adottate dai paesi partecipanti. In particolare si punta a:
– rafforzare le disposizioni della direttiva 2009/71/Euratom sulla separazione funzionale delle autorità di regolamentazione competenti
– incoraggiare una stretta cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni fra le autorità competenti di regolamentazione, in particolare verificando l’acquisizione di adeguati livelli di competenza da parte del personale impegnato negli impianti nucleari.
– assicurare la trasparenza sulle questioni di sicurezza nucleare: le informazioni alla popolazione dovrebbero essere rese più specifiche;
– assicurare che le centrali nucleari dovrebbero essere progettate, costruite e utilizzate con l’obiettivo di prevenire gli incidenti e, qualora si verifichi un incidente, di mitigare i suoi effetti e di evitare contaminazioni all’esterno del sito
– includere obiettivi UE di alto livello in materia di sicurezza nucleare in tutte le fasi del ciclo di vita degli impianti nucleari (scelta del sito, progettazione, costruzione, messa in funzione, esercizio e disattivazione degli impianti nucleari). Questo obiettivo comporta in particolare un significativo aumento della sicurezza nella progettazione di nuovi reattori per cui occorre utilizzare conoscenze e tecnologie all’avanguardia, tenendo conto dei più recenti requisiti internazionali in materia di sicurezza.
– le valutazioni della sicurezza nucleare dovrebbero essere eseguite dai titolari delle licenze sotto il controllo dell’autorità di regolamentazione nazionale competente e potrebbero essere impiegate per stimare il rischio di un grave incidente, come disciplinato dalla direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Quale sicurezza negli impianti nucleari?
Per la sicurezza degli impianti nucleari, il Consiglio sottolinea la necessità di rispettare il concetto di«difesa in profondità» strutturata in cinque livelli e sviluppare il miglioramento continuo dei livelli di sicurezza, la promozione delle capacità del personale a tutti i livelli di mettere in discussione la realizzazione dei principi e delle pratiche di sicurezza pertinenti per il miglioramento continuo della sicurezza nucleare; le capacità del personale di segnalare prontamente eventuali problemi di sicurezza, l’individuazione degli insegnamenti tratti dal continuato esercizio e la segnalazione sistematica di qualsiasi deviazione dalle normali misure o condizioni di esercizio relative alla gestione di incidenti che può incidere sulla sicurezza nucleare.Tra gli importanti elementi che contribuiscono a conseguire una marcata cultura della sicurezza nucleare vi sono in particolare: sistemi di gestione efficienti, istruzione, formazione e misure adeguati forniti dal titolare della licenza per registrare, valutare e documentare eventi nel continuato esercizio che si rivelino significativi per la sicurezza interna ed esterna e soluzioni efficaci alle questioni sollevate
Secondo il Consiglio è opportuno disporre misure più specifiche per la gestione degli incidenti e la risposta alle emergenze sul sito ai fini della prevenzione e dell’attenuazione degli incidenti. Tali misure dovrebbero rispettare e non pregiudicare le disposizioni pertinenti della direttiva 2013/59/Euratom.
Il titolare della licenza dovrebbe stabilire procedure, orientamenti e misure per affrontare gli incidenti, compresi gli incidenti gravi, che potrebbero verificarsi in tutte le modalità operative, inclusi piena potenza, arresto e stati transitori, in modo da garantire coerenza e continuità tra tutte le suddette procedure e misure e assicurare che esse siano esercitate, riesaminate e aggiornate. Tali provvedimenti dovrebbero anche stabilire un livello sufficiente di personale, apparecchiature e di altre risorse necessarie. È opportuno definire una struttura organizzativa caratterizzata da una chiara ripartizione delle responsabilità e dal coordinamento tra gli organismi preposti alla risposta.
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