Sistema nazionale a Rete: in Gazzetta la Legge istitutiva

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In Gazzetta è stata pubblicata la Legge 28 giugno 2016 n.132 che istituisce il Sistema nazionale a Rete per la protezione dell’ambiente e che regola le funzioni di ISPRA (vedi le nostre anticipazioni, commenti e approfondimenti).
La Legge 132/2016, che sarà vigente a partire dal 14 gennaio 2017, intende assicurare omogeneità ed efficacia all’esercizio dell’azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell’ambiente, istituendo di fatto un “Sistema nazionale” del quale fanno parte l’ISPRA (regolata agli artt.4-6) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell’ambiente, ora definite “Agenzie” e regolate all’art.7. La Legge entrerà formalmente in vigore decorsi centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 18 luglio 2016). Entro centottanta giorni dalla entrata in vigore, Regioni e Province autonome dovranno recepirne le disposizioni.

Compiti e Funzioni
Il Sistema (art. 1) è al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga».
Le funzioni sono individuate all’art.3 lett. A-N, ricordiamo fra le più importanti il monitoraggio dello stato dell’ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione (lett. A), controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento (lett. B), attività di ricerca (lett. C), supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti (lett. E ed F), attività istruttoria per il rilascio di autorizzazioni e per l’irrogazione di sanzioni (lett. I), funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all’applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione (Lett. M).
I dati raccolti nell’esercizio di queste funzioni costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

ISPRA
L’art.4 regola poi, nello specifico l’ISPRA “persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia tecnico-scientifica, di ricerca, organizzativa, finanziaria, gestionale, patrimoniale e contabile” e sottoposta al “ministero dell’Ambiente”
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’Istituto dovrà adeguare in base alle procedure previste dall’articolo 6, comma 2, e dall’articolo 14, comma 1, del regolamento di cui al DM 21 maggio 2010, n. 123, i regolamenti di funzionamento e di organizzazione e lo statuto, per la parte relativa alle funzioni conferite dalla nuova legge 132/2016.

L’Istituto, si specifica, svolge funzioni tecniche e scientifiche per la più efficace pianificazione e attuazione delle politiche di sostenibilità delle pressioni sull’ambiente, sia a supporto del Ministero dell’ambiente, sia in via diretta tramite attività di monitoraggio, di valutazione, di controllo, di ispezione e di gestione dell’informazione ambientale, nonché di coordinamento del Sistema nazionale. Inoltre (punto 4 dell’art.4) potrà adottare norme tecniche vincolanti per il Sistema nazionale in materia di monitoraggio, di valutazioni ambientali, di controllo, di gestione dell’informazione ambientale e di coordinamento del Sistema nazionale, per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia, l’efficienza e l’omogeneità dei sistemi di controllo e della loro gestione nel territorio nazionale, e il loro continuo aggiornamento.

Prevista in tal senso una modifica al DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: si inserisce un nuovo comma (2 bis all’art.28) in cui si prevede l’emanazione del sopra citato decreto e l’adeguamento organizzativo delll’Ispra alle nuove previsioni di Legge.
All’articolo 6 si dfefiniscono le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico dell’ISPRA, finalizzate a rendere omogenee, sotto il profilo tecnico, le attività del Sistema nazionale e svolte con il contributo e la partecipazione di tutte le componenti del Sistema. Tali funzioni comprendono anche l’istruttoria ai fini della determinazione dei LEPTA (vedi le funzioni da lett. A ad M nell’art.6).

Agenzie per la protezione dell’ambiente
Sulle Agenzie, l’art.7 le indica come “persone giuridiche di diritto pubblico, dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile”. Svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA nei territori di rispettiva competenza. Possono svolgere attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle individuate ai sensi degli articoli 9 e 10, a condizione che non interferiscano con il pieno raggiungimento dei LEPTA.

I LEPTA
I LEPTA più volte richiamati sono i “Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali” definiti all’art. 2 come “livello qualitativo e quantitativo di attivita’ che deve essere garantito in modo omogeneo sul piano nazionale, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”, di cui i LEPTA costituiscono l’applicazione in materia di ambiente. Il Sistema nazionale adotta come obiettivo prioritario il conseguimento dei LEPTA
Vengono regolati all’art.9 della L.n.132/2016: costituiscono i parametri funzionali, operativi, programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie. LEPTA e criteri di finanziamento criteri di finanziamento nonché il Catalogo nazionale dei servizi verranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della Legge n.132/2016, su proposta del Ministro dell’ambiente e aggiornati in funzione delle emergenze e delle esigenze specifiche del territorio nazionale che emergano dall’annuario dei dati ambientali dell’ISPRA, e comunque non oltre i cinque anni.

Pianificazione attività
Negli artt. 10 e sgg. Il Regolamento specifica la pianificazione delle attività delll’Istituto: ISPRA predispone il programma triennale (approvato con decreto del Ministro dell’ambiente) delle attività finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA. Inoltre, sempre ISPRA provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA), avvalendosi di poli territoriali costituiti da punti focali regionali (PFR), cui concorrono i sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) e la cui gestione è affidata alle agenzie territorialmente competenti. Il SINA, i PFR e i SIRA costituiscono la rete informativa nazionale ambientale denominata SINANET (vedi art.10 comma 2 e sgg per il funzionamento di tale Sistema).

Il Sistema nazionale organizza i propri laboratori che si occupano di analisi ambientali in una rete nazionale di laboratori accreditati per armonizzare i sistemi di conoscenza, di monitoraggio e di controllo delle matrici ambientali, riporta l’art. 12 che aggiunge che i laboratori sono tenuti ad applicare i metodi elaborati e approvati dal Sistema nazionale come metodi ufficiali di riferimento. L’art. 13 regola il “Consiglio del Sistema nazionale” presieduto dal presidente dell’ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, un organo tenuto a promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato delle attività del Sistema nazionale (vedi nel dettaglio il funzionamento all’art.13).
L’articolo 14 riporta alcune disposizioni sul personale ispettivo: a tal proposito ISPRA con uno schema di regolamento definirà le modalità di individuazione del personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo svolte dal Sistema e anche (comma 2) le modalità per la segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati. Il regolamento dovrà essere approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente.

Entrata in vigore del Regolamento
Ai sensi dell’art.17 sono fatte salve, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della Legge, le vigenti disposizioni regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Un prossimo decreto del Presidente della Repubblica, emanato entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione, indicherà espressamente le disposizioni del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, che, risultando incompatibili rispetto alle disposizioni della Legge n.132/2016.

Riferimenti normativi:
LEGGE 28 giugno 2016, n. 132
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
(GU n.166 del 18-7-2016)

Vigente al: 14-1-2017

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Redazione InSic

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