Nell'articolo
L’indicazione dei siti di Monitoraggio
I siti della rete di monitoraggio con l’indicazione dei parametri monitorati e delle frequenze di campionamento, sono riportati nell’Allegato I al DM 26/11/2018. In articolo 2 si specifica che si applicano, per l’esecuzione del monitoraggio, le metodologie previste nei manuali elaborati nell’ambito della Convenzione di Ginevra sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP) i cui riferimenti sono indicati all’Allegato II del medesimo decreto.La Comunicazione alla Commissione europea
Quanto alla Comunicazione dei dati, l’art.3 del DM 26/11/2018 stabilisce che le autorità responsabili della gestione dei siti della rete di monitoraggio dovranno trasmettere al ministero dell’Ambiente ai fini della comunicazione alla Commissione europea:• entro il 30 aprile 2019, i dati del monitoraggio riferiti al secondo semestre del 2018;
• ogni quattro anni, a partire dal 2022, entro il 30 aprile dell’anno di invio, i siti utilizzati negli anni civili precedenti, indicando i relativi periodi di esercizio ed i parametri monitorati;
• ogni quattro anni, a partire dal 2023, entro il 30 aprile dell’anno di invio, i dati del monitoraggio riferiti agli anni civili precedenti.
Nell’Allegato III si riporta il Formato da utilizzare per la suddetta comunicazione.
Sul decreto 30 maggio 2018 n.81
Il D.Lgs. n.81/2018 attua in Italia la direttiva 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.L’art.7 prevede una rete di monitoraggio degli impatti negativi dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, da istituire e da disciplinare mediante decreto del Ministero dell’Ambiente (il DM 26/11/2018 per l’appunto) approvato in accordo con regioni e SNPA in caso di riferimento a siti appartenenti a reti e/o sistemi di monitoraggio regionali.
Tale rete deve essere organizzata assicurando forme di coordinamento e di integrazione con i programmi previsti dalle normative vigenti in materia di monitoraggio ambientale, mentre i criteri e le metodologie per l’esecuzione del monitoraggio, secondo il D.Lgs. n.81/2018 possono essere individuati sulla base di quelli previsti nell’ambito della Convenzione di Ginevra del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza (LRTAP).
Si ricorda che per la definizione della struttura iniziale della rete di monitoraggio può essere individuata sulla base di una serie di siti di monitoraggio attualmente gestiti dal Comando dei carabinieri e dal CNR presso diverse zone del territorio italiano.
La convenzione di Ginevra del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero
La convenzione di Ginevra del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero all’articolo 1 definisce l’espressione inquinamento atmosferico come “l’introduzione nell’atmosfera da parte dell’uomo, direttamente o indirettamente, di sostanze o di energia che abbiano effetti nocivi che possano mettere in pericolo la salute dell’uomo, danneggiare le risorse biologiche e gli ecosistemi, deteriorare i beni materiali e nuocere ai valori ricreativi e ad altri usi legittimi dell’ambiente, l’espressione “inquinanti atmosferici” deve essere intesa nello stesso senso”.Il protocollo di Goteborg del 1999 definisce emissione “il rilascio in atmosfera di sostanze prodotte da fonti puntuali o diffuse”.Stando a queste definizioni le emissioni rappresentano quindi il “fattore di pressione” responsabile delle alterazioni della composizione dell’atmosfera e, di conseguenza, della qualità dell’aria, dell’inquinamento transfrontaliero a grande distanza, dei cambiamenti climatici ecc. ecc.Riferimenti normativi:
DECRETO 26 novembre 2018 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Siti e criteri per l’esecuzione del monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
(GU n.291 del 15-12-2018)
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