Farina di vinaccioli come biomassa combustibile: modifica al Codice Ambiente

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Con Decreto del ministero dell’Ambiente del 29 maggio 2019, n. 74 (in GU Serie Generale n.183 del 06-08-2019 e in vigore dal 21 agosto) viene apportata modifica al Codice dell’Ambiente regolamentando l’utilizzo di farina di vinaccioli come biomassa combustibile.
Spiega il Ministero che, in base agli accertamenti condotti in sede di istruttoria tecnica effettuati anche attraverso la valutazione di studi scientifici e ricerche nell’ambito dei requisiti già fissati dalla norma tecnica UNI 11459 del 2016, si è definita la sussistenza di requisiti funzionali tali da assicurare che l’uso della farina di vinaccioli disoleata sia compatibile sotto il profilo ambientale e di tutela contro l’inquinamento atmosferico.
Ciò comporta quindi la modifica dell’ Allegato X (che detta la Disciplina dei combustibili) nella Parte II (Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura) della parte V del Codice attraverso l’aggiunta della suddetta lavorazione.

La modifica apportata dal DM 74/2019

Il DM 74/2019 modifica il paragrafo 1, Sezione 4 (Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo) della Parte II (Caratteristiche merceologiche dei combustibili e metodi di misura) dell’ Allegato X della parte V del Codice introducendo la lettera che riporta la lavorazione:
“h-bis) Farina di vinaccioli disoleata, avente le caratteristiche riportate nella tabella seguente, ottenuta dalla disoleazione dei vinaccioli con n-esano per l’estrazione di olio di vinaccioli e da successivo trattamento termico ed eventuali trattamenti meccanici e lavaggi, purché tutti i predetti trattamenti siano effettuati all’interno del medesimo stabilimento; tali requisiti, nel caso di impiego del prodotto al di fuori dello stabilimento stesso di produzione, devono risultare da un sistema di identificazione conforme a quanto stabilito al paragrafo 3”.

Segue una tabella che riporta.
-Valori
-Minimi/massimi UNI11459:2016
-Metodi di Analisi.

Il riferimento alla nuova lettera h-bis viene inserita al paragrafo 3 che individua le “Norme per l’identificazione delle biomasse”, della Sezione 4, Parte II dell’allegato X alla Parte V del Codice. Si corregge anche il paragrafo 3.1, che ora recita: “La denominazione “sansa di oliva disolcata” o la denominazione “farina di vinaccioli disoleata”, la denominazione e l’ubicazione dell’impianto di produzione, l’anno di produzione, nonche’ il possesso delle caratteristiche di cui alla tabella riportata al paragrafo 1 devono figurare … “(omissis cui segue elencazione dei supporti dove riportare l’indicazione).

Riferimenti normativi:

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 29 maggio 2019, n. 74
Regolamento relativo all’inserimento della farina di vinaccioli disoleata nell’allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (19G00080) (GU Serie Generale n.183 del 06-08-2019) note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/08/2019.

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Redazione InSic

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