Camera dei Deputati

Legge Europea 2017, nel DDL nuovi riferimenti all’ambiente

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AGGIORNAMENTO del 21/7/2017
La Camera ha approvato il disegno di legge europea: “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea” (C. 4505-A). Il provvedimento passa ora all’esame del Senato.

Nel disegno di Legge Europea 2017 (C in discussione alla Camera, sono emersi, oltre a due riferimenti in materia di sicurezza, anche alcuni articoli che modificano la legislazione ambientale per adeguarla alle nuove discipline europee e risolvere le procedure di infrazione europee (si veda il Capo VI – articoli da 10 a 11-bis).
Già il Consiglio dei Ministri aveva anticipato alcune delle tematiche ambientali oggetto di adeguamento: ora, dopo il passaggio parlamentare, si aggiunge qualche dettaglio in più

Tutela delle acque sotterranee – Disegno di Legge europea 2017

L’articolo 10, modificato, integra le disposizioni, dettate dall’art. 78-sexies del cd. Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), relative ai metodi di analisi utilizzati per il monitoraggio dello stato delle acque, al fine di garantire l’intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio medesimo, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d’inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee, al fine di superare alcune delle contestazioni avanzate dalla Commissione europea nell’ambito del caso EU-Pilot 7304/15/ENVI.

Acque reflue urbane – Disegno di Legge europea 2017 (NOVITA’)

L’articolo 11, modificato, interviene sulla disciplina relativa ai limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, stabilendo che gli stessi limiti (riferiti al contenuto di fosforo e azoto) devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell’impianto ma, più in generale, al carico inquinante generato dall’agglomerato urbano. Inoltre, il comma 2-bis, inserito nel corso dell’esame in Commissione, esclude effetti derivanti dalla modifica di cui al comma 1 su quanto disposto dall’articolo 92 del cd. Codice dell’Ambiente, che disciplina le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, e sulla sua applicazione in relazione ai limiti di utilizzo delle materie agricole contenenti azoto nelle medesime aree. La disposizione mira a garantire una corretta applicazione dell’articolo 5 della direttiva 91/271/UEE che prevede che il trattamento più spinto del secondario per le aree sensibili debba essere applicato a tutti gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti (A.E), al fine di rispondere ad una contestazione solo informale della Commissione europea nell’ambito delle procedure d’infrazione avviate sulle acque reflue urbane (2004/2034, 2009/2034 e 2014/2059), sulle quali la norma non incide.

Borse in plastica – Disegno di Legge europea 2017 (NOVITA’)

L’articolo 11-bis, inserito nel corso dell’esame in Commissione, reca una disciplina volta alla riduzione dell’utilizzo di borse di plastica (c.d. shoppers) in materiale leggero, allo scopo di attuare la direttiva (UE) 2015/720 , in merito alla quale nei confronti dell’Italia è in corso la procedura di infrazione n. 2017/0127 per mancato recepimento nei termini (scadenza: 27 novembre 2016) allo stadio di parere motivato.

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Redazione InSic

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