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Emissioni e scambi inquinanti: come funziona il Protocollo di Kiev?

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In vigore dal 21 febbraio 2021 il Protocollo sui registri delle emissioni e  dei  trasferimenti  di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 – (qui il testo ufficiale).
Il testo, ratificato da 32 paesi e dall’Unione europea, è entrato in vigore l’8 ottobre 2009.

Vediamo di seguito, di che cosa tratta il Protocollo, a chi si rivolge, quali obiettivi si prefigge. Un focus anche sul Registro per le emissioni e sui trasferimenti inquinanti europeo e l’attuazione in Italia.

La ratifica del Protocollo di Kiev

Il Protocollo di Kiev è stato ratificato dal nostro Paese (contemporaneamente alla Convenzione di Minamata sul mercurio (e Allegati) con legge n. 91  del 17  luglio 2020, (in Gazzetta Ufficiale n. 194 del 4 agosto 2020), ma è entrato in vigore dal febbraio 2021 come richiesto dal punto 27.3 del Protocollo (lo conferma il Comunicato ufficiale del Ministero per gli affari esteri).
Per approfondire sui contenuti della Legge di Ratifica, si suggerisce la consultazione del dossier della Camera dedicato all’attuazione del protocollo di Kiev.

Cos’è il Protocollo di Kiev sui registri delle emissioni

Il Protocollo sui registri delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 2003 – qui il Testo mira a sviluppare l’accesso del pubblico alle informazioni ambientali attraverso l’implementazione (su scala nazionale), di un registro delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (principalmente di origine industriale) coerente a livello internazionale, diretto a monitorare le emissioni effettive annue, piuttosto che quelle autorizzate (art.1).

L’istituzione del registro permette ai cittadini dell’Unione europea di accedere direttamente alle informazioni sulle emissioni rilasciate dai complessi industriali, permettendo una partecipazione informata alle decisioni che riguardano l’ambiente.

Quali sono gli obiettivi del Protocollo di Kiev?

Nello specifico gli obiettivi del Protocollo sono:
1) garantire che nella preparazione dei piani e programmi si tenga conto delle considerazioni ambientali e sanitarie,
2) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell’elaborazione programmatica e legislativa,
3) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica,
4) prevedere la partecipazione del pubblico alla valutazione ambientale strategica e
5) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

Registro EPER e Protocollo di Kiev

Gli obiettivi del Protocollo comprendono e ampliano quelli già perseguiti a livello europeo con il registro EPER (European Pollution Release and Transfer Register – vedi sotto), finalizzato a raccogliere le informazioni sulle emissioni in aria e acqua di specifiche sostanze inquinanti, e a livello nazionale attraverso la Dichiarazione INES, prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che ha stabilito per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), tale raccolta informativa.

Protocollo di Kiev e obblighi

Il Protocollo fissa obblighi differenziati per le Parti contraenti e per le imprese/gestori di impianto dei Paesi firmatari.

1. Obblighi per gli Stati, Parti dell’accordo di Kiev

Il Protocollo:

  • impegna le Parti (quindi anche l’Italia) ad istituire e mantenere un registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (art. 4), di cui vengono definiti struttura (art. 5) e contenuto (art. 6).
  • disciplina la partecipazione del pubblico alla realizzazione dei registri nazionali delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti;
  • impegna ciascuna Parte di offrire al pubblico l’accesso gratuito alle informazioni sulle misure proposte per la realizzazione del proprio registro nazionale (art. 13).
  • pone impegni di reciproca assistenza tra le Parti in tema di cooperazione internazionale ai fini del Protocollo (art. 16).
  • prevede riunioni delle Parti, dedicate all’attuazione e all’evoluzione del Protocollo, che hanno luogo in corrispondenza delle riunioni ordinarie delle parti della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa ad Aarhus del 1998 (art. 17).

2. Obblighi per i gestori delle imprese

Il Protocollo di Kiev impone a proprietari o gestori di impianti gli obblighi di

  • comunicazione delle informazioni in relazione alle sostanze inquinanti o ai rifiuti su cui è avvenuto il superamento delle soglie (art. 7);
  • mettere a disposizione delle autorità competenti, determinate informazioni per un determinato termine (art. 9), garantendo sulla qualità delle informazioni comunicate (art. 10);
  • garantire l’accesso al pubblico delle informazioni contenute nel registro delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti (art. 11),
  • il Protocollo indica le fattispecie in cui l’Autorità può mantenere riservate le informazioni contenute nel registro (art. 12).

Registro PRTR europeo: che cos’è?

Il Regolamento (CE) n.166/06 ha istituito un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti, disponendo l’aggiornamento del precedente registro EPER, ora sostituito dallo E-PRTR e l’ampliamento del campo di indagine:

  • da 50 a 91 sostanze inquinanti,
  • da 12 mila ad oltre 24 mila stabilimenti industriali,
  • da 56 a 65 settori di attività.

Il registro contiene informazioni sulle emissioni di sostanze inquinanti rilasciate nell’aria, nell’acqua e nel suolo da complessi industriali operanti in ambito europeo, nonché altre informazioni, quali la quantità e il tipo di rifiuti trasferiti negli impianti preposti al loro trattamento, sia all’interno che al di fuori di ciascuno Stato.

Registro PRTR nazionale: la normativa nazionale

Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 157, regola l’attuazione del registro PRTR nazionale (Pollutant Release and Transfer Register), individua le autorità competenti per la valutazione delle dichiarazioni PRTR, fissa al 30 aprile di ogni anno il termine per la presentazione della dichiarazione da parte degli interessati e fornisce, in allegato, le linee guida per la dichiarazione stessa.

Cos’è la Dichiarazione PRT e cosa contiene?

La dichiarazione PRTR contiene informazioni:

  • per l’identificazione del complesso e delle attività sorgenti di emissioni o trasferimenti ivi svolte;
  • sulle emissioni, nell’aria, nell’acqua e nel suolo, di sostanze o gruppi di sostanze stabiliti, se superiori a determinati valori soglia;
  • sui trasferimenti fuori sito di sostanze o gruppi di sostanze inquinanti stabiliti, presenti nelle acque reflue, se superiori a determinati valori soglia;
  • sui trasferimenti fuori sito dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, se superiori a determinati valori soglia.

A chi presentare la dichiarazione PRTR?

La dichiarazione PRTR deve essere presentata dagli interessati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, che a tale fine si avvale dell’Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA)

Quando presentare la Dichiarazione PRTR?

La presentazione avviene con cadenza annuale (secondo i tempi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2011) e con modalità telematiche, mediante utilizzo della firma digitale, in continuità con le modalità di presentazione della precedente dichiarazione INES.

Chi valuta i dati della Dichiarazione PRTR?

Con l’articolo 30 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, in vigore dall’11 aprile 2014, sono state individuate le autorità competenti per la comunicazione e la valutazione della qualità dei dati e sono state previste le sanzioni per i casi di inadempimento o non corretto adempimento degli obblighi di comunicazione stabiliti dal regolamento.

Come redigere la Dichiarazione PRTR

Nel Gennaio 2008, ISPRA ha pubblicato il Rapporto: “Registro E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register)” che fornisce alcune indicazioni importanti per lo svolgimento della valutazione della qualità delle dichiarazioni PRTR attraverso la presentazione del “Rapporto di valutazione della qualità delle dichiarazioni PRTR” che le autorità competenti individuate dalla normativa dovranno compilare, anche alla luce dell’introduzione di un sistema sanzionatorio.

Attraverso le “Linee Guida della dichiarazione PRTR” e il “Questionario della dichiarazione PRTR” allegato al Documento ISPRA, il rapporto fornisce i criteri per l’implementazione di un sistema di raccolta delle informazioni sulle emissioni e sui trasferimenti fuori sito di sostanze inquinanti di origine industriale dal livello locale a quello nazionale per la costruzione del nuovo registro pubblico PRTR nazionale.

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico

Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in “Gestione integrata di salute e sicurezza nell’evoluzione del mondo del lavoro” INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19).
Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore.
Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro.

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Antonio Mazzuca

Coordinamento editoriale Portale InSic.it -redattore giuridico Laurea in Giurisprudenza in Diritto europeo (LUISS Guido Carli 2006) e Master in "Gestione integrata di salute e sicurezza nell'evoluzione del mondo del lavoro" INAIL-Sapienza (I° Ed. 2018-19). Formatore certificato in salute e sicurezza sul lavoro dal 2017 per Istituto Informa e RLS per EPC Editore. Esperto in sicurezza sul lavoro e amministratore del Gruppo Linkedin Ambiente&Sicurezza sul Lavoro. Content editor e Social media per InSic.it su Linkedin e X (ex Twitter). Contatti: Linkedin Mail: a.mazzuca@insic.it