Il DM modifica il DL n. 83 del 2012 art. 57, che riporta le “Misure per lo sviluppo dell’occupazione giovanile nel settore della green economy” (come convertito dalla Legge 7 agosto 2012, n.134), inserendo fra i settori agevolabili (elencati al comma 1 dell’art. 57) anche “Infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e per l’erogazione di combustibili alternativi, trasporto collettivo e condiviso, e in generale mobilità sostenibile.”.
Finanziamenti a valere sul fondo Kyoto
Ai sensi del nuovo articolo 57 del DL 83/2012 possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, a soggetti privati che operano nei seguenti settori:
a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»;
b-bis) ricerca, sviluppo e produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;
c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;
d) incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing.
d-bis) processi di produzione o valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi o servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell’inquinamento e dell’uso delle risorse nell’arco dell’intero ciclo di vita.
Accesso ai finanziamenti
Per accedere ai finanziamenti, si legge nel testo dell’art. 57, i progetti di investimento presentati devono prevedere occupazione aggiuntiva a tempo indeterminato di giovani con età non superiore a 35 anni alla data di assunzione. Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età non superiore a 28 anni. Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi. I finanziamenti sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo. Al Fondo affluiscono anche le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie. (vedi art. 57 par 2 e ssgg)
I finanziamenti a tasso agevolato devono avere durata non superiore a settantadue mesi, ad esclusione di quelli erogati ai soggetti di cui al comma 6, per i quali la durata non può essere superiore a centoventi mesi: si tratta di soggetti titolari di progetti di investimento presentati dalle società ESCO, dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, nonché dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell’articolo 2463 bis del codice civile e dalle imprese di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, cui si applica la riduzione del 50% del tasso di interesse di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 novembre 2009.
Riferimenti normativi
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 2 febbraio 2016, n. 65
Regolamento recante integrazione dei settori ai quali possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo di Kyoto, istituito dall’articolo 1, comma 1110, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. (Legge finanziaria 2007). (16G00073) (GU n.105 del 6-5-2016)
Vigente al: 21-5-2016
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