Si abroga, pertanto, il precedente Regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 1995, n. 577
L’esenzione
Il regolamento disciplina l’impiego dei carburanti esenti per la navigazione nonché l’impiego degli oli lubrificanti esenti. L’ “esenzione” cui si fa riferimento è applicata ai prodotti energetici impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, compresa la pesca, per la navigazione nelle acque interne, limitatamente alla pesca e al trasporto delle merci, nonché per il dragaggio di vie navigabili e porti. Le acque marine comunitarie sono costituite dalle acque territoriali e dalle acque marittime interne degli Stati membri, incluse quelle lagunari ed escluse quelle appartenenti a territori che non sono parte del territorio doganale della Comunità.
Per la navigazione nelle acque marine comunitarie, l’esenzione trova applicazione con riguardo alle imbarcazioni, in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente, in navigazione diretta fra porti nazionali, incluso il caso in cui il porto di arrivo coincida con quello di partenza, o in navigazione diretta da un porto del territorio dello Stato verso porti comunitari, anche se la navigazione include acque non comunitarie.
Per la attività di pesca marittima, l’esenzione compete ai soli soggetti iscritti nei registri di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, che esercitano l’attività di pesca nelle acque marine con imbarcazioni munite della licenza di cui all’articolo 4 del D.Lgs. n. 153 del 2004.
Per il trasporto merci nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne, all’attività di dragaggio di vie navigabili e porti e alla pesca professionale nelle acque interne, l’esenzione compete ai soli soggetti in possesso delle specifiche autorizzazioni o licenze previste dalla normativa vigente.
Restano esclusi dall’esenzione i prodotti energetici utilizzati dalle imbarcazioni private da diporto, fatti salvi i rifornimenti alle unità adibite ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio che effettuano la navigazione di cui al comma 3, sempreché ricorrano la necessaria assunzione dell’esercizio nonché l’utilizzazione della medesima unità direttamente da parte del soggetto esercente l’attività di noleggio.
Denaturazione dei carburanti
L’articolo 2 indica la denaturazione dei carburanti esenti per la navigazione con riferimento al gasolio e all’olio combustibile (art. 2.3) e alla benzina (art.2.4) per i quali si attende l’adozione di uno specifico provvedimento (previsto all’articolo 24-bis, comma 1, del TUA), con l’aggiunta, per ogni 100 chilogrammi di prodotto di specifiche sostanze elencate nei due comma dell’articolo.
Le operazioni di denaturazione vengono eseguite con l’osservanza delle modalità stabilite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli presso i depositi fiscali mittenti di prodotti energetici.
Autorizzazione degli impianti di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione
All’articolo 3 si stabilisce che il soggetto che intende gestire un impianto di distribuzione di carburanti esenti deve presentare, all’Ufficio competente, prima dell’inizio dell’attività, una istanza contenente i propri dati identificativi, la denominazione della ditta e la sua sede legale, il codice fiscale e il numero della partita IVA, le generalità del rappresentante legale, l’ubicazione dell’impianto, la capacità di stoccaggio di ciascuno dei serbatoi a servizio dell’impianto stesso, l’indicazione delle attrezzature installate per la movimentazione e la misurazione dei prodotti, gli estremi dell’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32, nonché l’indicazione dei depositi fiscali dai quali viene effettuato il prelevamento dei carburanti esenti. L’istanza va sottoscritta dall’esercente o dal rappresentante legale della ditta, se persona diversa dall’esercente medesimo. Al comma 2 sono poi dettagliati gli allegati da presentare con l’istanza, mentre il comma 3 dettaglia la procedura da seguire da parte dell’Ufficio competente e le operazioni di verifica conseguenti sul materiale documentale, nonché (al comma 5) le ipotesi di variazione dei dati e gli obblighi documentali degli esercenti.
A partire dal 1° gennaio 2018 le colonnine di distribuzione dei carburanti esenti per la navigazione verranno dotate, in occasione della prima sostituzione del gruppo di misura, di un contatore a testata compensata a 15° Celsius, conforme alle specifiche del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, si legge al comma 6.
Circolazione dei carburanti esenti per la navigazione
Per quanto riguarda i carburanti esenti per la navigazione, che siano destinati agli impianti di distribuzione, devono essere trasferiti denaturati dai depositi fiscali mittenti a seguito dell’emissione del documento e-AD nel quale è altresì indicata la targa dell’autocisterna adibita al trasporto dei carburanti esenti per la navigazione ovvero i dati identificativi della bettolina che in talune località sostituisce o integra il trasporto mediante autocisterna.
I carburanti esenti per la navigazione che provengono dal territorio della Unione europea, dovranno circolare con la scorta di una copia stampata dell’e-AD o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice ARC, previa denaturazione con le sostanze indicate nell’elenco dell’articolo 2.
Nei casi di rifornimento diretto ai soggetti beneficiari, i carburanti esenti per la navigazione circolano con la scorta del documento DAS, sul quale sono indicati i dati identificativi della imbarcazione rifornita ed il luogo autorizzato di consegna del prodotto. Sul medesimo DAS va apposta, da parte del comandante dell’imbarcazione rifornita, l’attestazione di ricezione del prodotto; i relativi scontrini sono custoditi, unitamente al DAS, presso il deposito fiscale mittente. In caso di rifornimento di più imbarcazioni con il medesimo trasporto, si applicano le procedure di cui agli articoli 18 e 20 del regolamento adottato con il decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210.
A partire dal 1° gennaio 2017 le autocisterne, ovvero le bettoline, utilizzate per il rifornimento saranno dotate di un sistema di misurazione dei quantitativi di carburanti esenti per la navigazione riforniti.
Particolarmente importanti, ai fini della nostra informativa di sicurezza, i riferimenti all’art. 10 e 11 che dettano disposizioni transitorie per la benzina per la circolazione degli oli lubrificanti esenti, fino all’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo del documento e-AD per la circolazione.
Riferimenti normativi:
DECRETO 15 dicembre 2015, n. 225 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
Regolamento recante norme per disciplinare l’impiego dei prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque marine comunitarie e nelle acque interne
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