Abbiamo già affrontato per la sicurezza sul lavoro le semplificazioni che attendono Valutazione del rischio e sorveglianza sanitaria, nonché documentazione di cantiere e veriiche su attrezzature di lavoro.
Per quanto riguarda l’ambiente, il Capo V contiene importanti semplificazioni di alcuni procedimenti ambientali quali la Valutazione Impatto Ambientale (VIA) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), ma anche il tema delle bonifiche, delle acque emunte, delle terre e rocce da scavo e dei materiali da riporto.
La VIA: si modifica il regime di pubblicità del provvedimento di valutazione dell’impatto ambientale, prevedendo la sola pubblicazione dello stesso sul sito web dell’autorità competente, al fine di evitare una duplicazione degli adempimenti.
Inoltre vengono ridotti gli oneri amministrativi, semplificando le procedure burocratiche per evitare che per una stessa opera il richiedente debba continuare ad instaurare due diversi procedimenti presso due diversi Uffici del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Secondo il Governo, le soluzioni potranno avere effetti positivi anche a livello regionale, ove la relativa legislazione assorba e ricomprenda tutte le altre autorizzazioni. Si tratta di semplificazioni a costo zero, idonee a determinare risparmi soprattutto per le imprese, anche sotto il profilo temporale.
L’AIA: nel testo del DDL viene infine accelerato e semplificato il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, apportando modifiche al codice dell’ambiente,e sopprimendo, relativamente alla VIA e alla VAS, l’obbligo di acquisire il parere dei Ministeri diversi da quelli concertanti nonché introducendo ulteriori norme di semplificazione dell’intero procedimento. In particolare, si prevedono disposizioni semplificatorie per la verifica di completezza e correttezza della domanda da presentare per il rilascio dell’AIA.
Gestione acque sotterranee emunte: attualmente sono disciplinate come rifiuti liquidi e non è possibile utilizzare gli impianti di depurazione esistenti che devono essere autorizzati come impianti di gestione dei rifiuti e spesso rientrano tra le opere soggette a VIA, con conseguente aggravio di procedure, ritardi di tempi di intervento e maggiori oneri. La norma proposta è coerente con il diritto comunitario.
La nuova disposizione riscrive la disciplina relativa alla gestione delle acque di falda nell’ambito del Titolo V del codice dell’ambiente relativo alla bonifica dei siti contaminati. Secondo la nuova impostazione, l’emungimento (ossia l’estrazione delle acque) con conseguente scarico in corpo idrico superficiale è praticabile solo ove non sia possibile riutilizzare le acque in un ciclo industriale o per il riciclo delle stesse. Le acque emunte possono essere reimmesse, anche mediante reiterati cicli di emungimento e reimmissione, nel medesimo acquifero ai soli fini della bonifica dello stesso.
Operazioni di bonifica o di messa in sicurezza: la norma proposta chiarisce gli obiettivi degli interventi di bonifica e conseguentemente semplifica l’individuazione e la realizzazione delle misure più idonee per il riutilizzo dell’area senza rischi per la salute.
Nelle intenzioni del Governo, le modifiche alla Parte VI dal Titolo V del Codice dell’ambiente hanno l’obiettivo di prevenire, eliminare e ridurre i rischi sanitari derivanti dalla contaminazione, pertanto gli interventi di messa in sicurezza operativa, di messa in sicurezza permanente e di bonifica sono tutti parimenti finalizzati a tutelare la salute. In particolare, la messa in sicurezza operativa e la messa in sicurezza permanente impongono una continua verifica delle misure di tutela della salute interna ed esterna al sito tramite attività di monitoraggio.
La norma che semplifica le procedure di bonifica o di messa in sicurezza (nuovo art. 242-bis del Codice Ambiente) mira a consentire all’operatore di affrontare gli oneri connessi alle suddette procedure senza attendere che l’intero sito sia stato bonificato, consentendogli di prendere l’iniziativa e di avere a disposizione un percorso procedimentale dai tempi ravvicinati, senza pregiudicare le esigenze di tutela sanitaria.
Terre e rocce da scavo: si intende dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 266, comma 7, del Codice d in materia di materiali di scavo derivanti dalle attività dei cantieri di piccole dimensioni, prevedendo che i suddetti materiali possono essere assoggettati alla disciplina dei sottoprodotti ricorrendone le condizioni le quali possono essere attestate dal produttore mediante autocertificazione. Sono, altresì, dettate disposizione semplificatorie per consentirne il trasporto.
Materiali da riporto: vengono semplificate le procedure di bonifica, si chiariscono le modalità di gestione e le condizioni alle quali non devono essere necessariamente rimossi e avviati allo smaltimento, spesso con significativi oneri economici
La disposizione chiarisce la definizione delle matrici materiali di riporto di cui all’articolo 3 del decreto legge 2/2012, come convertito dalla legge 28/2012, prevedendo che le stesse, eventualmente presenti nel suolo, sono considerate sottoprodotti fino all’emanazione del decreto che interverrà in materia. Vengono inoltre dettate specifiche disposizioni per la caratterizzazione del suolo frammisto a materiali di riporto in ipotesi di potenziale contaminazione del medesimo.
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