In base agli articoli 4 e 7 e dall’allegato I, capo IV del decreto legislativo 12 maggio 2015 (recante «L’attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE», sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare) la formazione dei lavoratori marittimi doveva essere demandata ad una specifica attività formativa oggetto di corsi tenuti da istituti, enti e società ritenuti idonei ed autorizzati con provvedimenti del Ministero dello sviluppo economico: il MISE con il DM 26/1/2016 interviene appunto per disciplinarne i programmi e le procedure.
I requisiti per la formazione
I suddetti requisiti di questi enti formatori sono indicati (vedi articolo 2) all’Allegato 1 al DM 26/1/2016.
Gli enti, istituti, società ed altri soggetti giuridici devono possedere:
1) certificazione del sistema di qualità che dia evidenza delle competenze e dotazioni minime di seguito riportate:
a) corpo istruttori munito di certificato di operatore GOC (o LRC, Long Range Certificate) o qualificato con comprovata esperienza nel servizio mobile marittimo internazionale, con profonda conoscenza teorica e pratica dei più comuni apparati radio del sistema GMDSS e delle procedure operative, di soccorso, urgenza e sicurezza, disciplinate dalla normativa nazionale ed internazionale;
b) dotazione di simulatori e/o apparati che permettano di effettuare tutte le tipologie di chiamate comprese quelle di soccorso, urgenza e sicurezza, senza generare falsi allarmi verso gli organi preposti alla sicurezza ed alla salvaguardia della vita umana in mare;
c) appropriate aule per lezioni teoriche con dotazione di sussidi didattici idonei allo svolgimento delle lezioni;
2) piano di offerta formativa che illustri l’articolazione modulare del monte ore dei corsi di formazione destinati alla gente di mare come radioperatori, e le attività tecniche e pratiche di pertinenza.
Il Provvedimento di idoneità
Ai fini del rilascio del provvedimento di riconoscimento, la DGPGSR si avvale del parere emesso dalla commissione tecnica di idoneità a cui è sottoposto il rapporto di valutazione ispettiva, secondo le modalità procedurali di cui al comma 4 del DM 26/1/2016. Il provvedimento formale di riconoscimento d’idoneità deve contenere dati relativi al programma formativo, alle aule, alle attrezzature, al corpo docente, nonché al numero degli allievi ed ha validità di cinque anni (art. 4). All’articolo 5 si dispone la sospensione o revoca in caso di perdita dei requisiti, mentre all’articolo 6 si riporta che al MISE spetta la sorveglianza sulla sussistenza dei requisiti in capo ai soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità. Tale sorveglianza va effettuata almeno ogni trenta mesi.
Periodi transitori
Infine, il DM 26/1/2016 riporta che fino al 1° gennaio 2017, la gente di mare può continuare a sostenere l’esame previsto per il rilascio del certificato di competenza di radioperatore, pur in assenza del requisito di cui al comma 2, punto 2.2., regola IV/2 – capo IV, dell’allegato I del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71
Riferimenti normativi:
DECRETO 26 gennaio 2016 del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Riconoscimento d’idoneità allo svolgimento dei corsi di formazione, per la gente di mare come radioperatori candidati alla certificazione di competenza, che operano su navi che sono tenute a conformarsi alle disposizioni del GMDSS.
(GU n.66 del 19-3-2016)
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