SCIA e Imposta di bollo: chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate

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L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.24E dell’8 aprile 2013 ha risposto a dei quesiti sulla SCIA, con riferimento alla Imposta di bollo.

Il Ministero dell’interno – Dipartimento dei Vigili del fuoco, aveva chiesto chiarimenti in ordine all’applicazione dell’imposta di bollo,a:

a) segnalazione certificata di inizio attività e attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio che Enti e privati devono presentare al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per l’esercizio di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi;

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b) il nulla osta di fattibilità che i titolari delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco possono richiedere preventivamente al Comando Provinciale Vigili del Fuoco;

c) richieste di verifiche in corso d’opera al fine di attestare la rispondenza delle opere alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, anche durante la loro realizzazione.

L’Agenzia analizza i singoli quesiti con riferimento ai tre atti segnalati.
Per quanto riguarda la SCIA (punto a), l’Agenzia riporta l’articolo 3 della tariffa, allegata al DPR del 26 ottobre 1972, n. 642, che prevede l’assoggettamento all’imposta, tra gli altri, delle “… Istanze (…) dirette agli uffici e agli organi, (…), dell’Amministrazione dello Stato, (…) tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili…”. Tuttavia, con la risoluzione 5 luglio 2001, n. 109 l’Agenzia aveva già chiarito che le denunce di inizio attività di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono da considerare come semplici comunicazioni e pertanto non soggette ad imposta di bollo.
Attualmente la dichiarazione di inizio attività è stata sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), tuttavia “le conclusioni raggiunte dall’amministrazione finanziaria con riferimento alla dichiarazione di inizio attività devono ritenersi applicabili, alla luce delle modifiche introdotte con il citato articolo 49 della legge n. 122 del 2010, anche alla SCIA che, pertanto, non deve essere assoggettata ad imposta di bollo, sempreché in esito alla presentazioni di detta segnalazione non sia prevista da parte dell’amministrazione ricevente il rilascio di un provvedimento o, comunque, il rilascio di certificazioni”.

Per quanto concerne l’attestato di rinnovo periodico, l’Agenzia rileva che in seguito alla sua presentazione non segue l’emanazione di un provvedimento amministrativo in quanto l’amministrazione ma si limita a rilasciare “… contestuale ricevuta dell’avvenuta presentazione della dichiarazione” (Art. 5, comma 1, Dpr n. 151/2011).

Ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo, l’Agenzia osserva che tale dichiarazione che si sostanzia in un atto con il quale si comunica “…l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio…” non deve essere assoggettata all’imposta in argomento in quanto non integra una istanza volta ad ottenere il rilascio di un provvedimento amministrativo o di una certificazione.

Per quanto riguarda il nulla osta di fattibilità (punto b), secondo l’Agenzia rientra tra gli “Atti e provvedimenti…” di cui all’articolo 4 della tariffa allegata al Dpr n. 642 del 1972, “…rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta” e, pertanto, è soggetto all’imposta di bollo nella misura di euro 14,62 per ogni foglio.

Anche l’istanza volta ad ottenere il rilascio di tale provvedimento sconta l’imposta di bollo nella misura di euro 14,62, ai sensi del citato articolo 3 della tariffa allegata al Dpr n. 642 del 1972.

Per quanto riguarda richieste di verifiche in corso d’opera (punto c), se a seguito della effettuazione di dette visite, l’amministrazione proceda all’emanazione di un atto amministrativo, sia l’istanza presentata dall’ente o dal privato che il relativo atto rilasciato devono essere assoggettati ad imposta di bollo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della tariffa del Dpr n. 642 del 1972.

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Redazione InSic

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