Il decreto, lo ricordiamo detta misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno al cinema e all’audiovisivo e di finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per la manifestazione UEFA Euro 2020.
L’articolo 4 bis del Dl Cultura modifica l’articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n.244 (Milleproroghe 2016) che disciplinava il piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico.
Proroga antincendio in vista
L’articolo 4-bis introdotto durante l’esame parlamentare, prevede l’adozione di un piano straordinario per l’adeguamento alla normativa antincendio degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Nelle more dell’attuazione del piano, differisce (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2021 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto.Differisce, inoltre (dal 31 dicembre 2018) al 31 dicembre 2019 il termine per l’adeguamento degli asili nido.
Con decreto interministeriale sono definite misure gestionali di mitigazione del rischio, da osservarsi fino al completamento dei lavori di adeguamento e, nell’ambito del termine massimo previsto per gli edifici scolastici, scadenze differenziate per il completamento dei lavori.
Scuole: le indicazioni programmatiche per l’adeguamento antincendio
Sempre nel 2018 con decreto del 21 marzo 2018 il Ministero dell’Interno e il Ministero Istruzione hanno dettato congiuntamente le indicazioni programmatiche per l’adeguamento antincendio per locali adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti ad asili nido. Le disposizioni contenute nel D.M. sulle scuole del 1992 e nel D.M. del 2014, necessarie ai fini dell’adeguamento di tali edifici, sono state suddivise in tre livelli di priorità, rispettivamente il livello A, B e C.
Il primo stabilisce l’osservanza delle disposizioni del D.M. 26 agosto 1992 relative agli impianti elettrici di sicurezza, ai sistemi di allarme, agli estintori, alla segnaletica di sicurezza e alle norme di esercizio. Il livello B prescrive il rispetto delle disposizioni D.M. 26 agosto 1992 sugli spazi per esercitazioni, spazi per depositi, spazi per l’informazione e le attività parascolastiche, spazi per servizi logistici, impianti fissi di rivelazione e/o di estinzione degli incendi. Mentre il terzo livello di priorità richiede che vengano attuate le restanti disposizioni del decreto.
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