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DL Milleproroghe 2020: strutture ricettive e adeguamento antincendio, rinvio al 2021

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Nel convertito Decreto Milleproroghe 2020 DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162 (pubblicato sul Supp. Ordinario della Gazzetta n.10 del 29 febbraio scorso) compare la nuova proroga antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti.
Riassumiamo di seguito le scadenze previste per le strutture ricettive e per i rifugi alpini e in fondo la previsione normativa completa tratta dal testo convertito del DL 30 dicembre 2019, n. 162.



Le scadenze previste dal Decreto Milleproroghe per la strutture ricettive

Le attività ricettive con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, potranno adeguare i requisiti per l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021 (il termine era scaduto il 20 giugno 2019) previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale.
• Le strutture che si trovano in particolari contesti, ovvero nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 2 ottobre 2018, dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e in specifici comuni (Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia) sempre colpiti da eventi sismici il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando entro il 31 dicembre 2020;
• Per i rifugi alpini viene rimandato al 31 dicembre 2020 il termine previsto nel DL del Fare n.69/2013 art.38 comma 2 per quei soggetti enti e privati responsabili delle nuove attività (di cui all’articolo 11, comma 4 del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151) relativamente alla presentazione dell’istanza preliminare in materia di valutazione dei progetti nuovi impianti o costruzioni nonché i progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio e controllo antincendi.

Proroghe antincendio: la disposizione del DL Milleproroghe convertito

Il DL 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con Legge 28 febbraio 2020, all’articolo 3 comma 5 (introdotto durante l’esame parlamentare) modifica la lettera i) dell’articolo 1, comma 1122, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2017), sostituendone completamente il testo che ora recita come segue.

«i) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche:
• resistenza al fuoco delle strutture;
• reazione al fuoco dei materiali;
• compartimentazioni; corridoi;
• scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio;
• vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali;
• vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito.

Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l’8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020.
Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020».))

Decreto Milleproroghe 2020 DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2019, n. 162

Supp. Ordinario della Gazzetta n.10 del 29/2/2020

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Redazione InSic

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