Con Nota protocollo n.5198 del 19 maggio, il Dipartimento VV.F. risponde ad un quesito sulla definizione di “Manifestazione temporanea” ai fini dell’applicazione o meno del D.P.R. n.151/2011 p.to 69 “Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi” da cui risulta che “Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico”.
Il Quesito
Il Quesito è pervenuto dal Comando di Trapani, che ricostruisce brevemente la normativa applicabile alle attività di pubblico spettacolo, ricordando che nell’allegato I al D.P.R. 151/11, che aggiorna l’elenco delle attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi, ai punti 65 e 69 è stato introdotto il concetto di “manifestazioni temporanee” e la contestuale esclusione delle stesse dal campo di applicazione del D.P.R. 151/11.
Tuttavia, “la bibliografia tecnica“ in materia di prevenzione incendi non consente di definire in modo oggettivo ed univoco il concetto di temporaneità di una manifestazione, ad esempio individuandone durata limite e/o frequenza. Il comando chiede quindi delucidazioni su quali diano i requisiti di tipo temporale e/o tecnico per definire una manifestazione come “temporanea”, al fine di assicurare una corretta ed omogenea applicazione del D.P.R. 151/11° queste attività.
Secondo la Direzione regionale Sicilia
Secondo la Direzione Regionale per la Sicilia, già con Nota n.P 1340/4109 sott.53 del 26/01/2007 è stato espresso un parere sui locali di pubblico spettacolo esercitati a carattere stagionale in locali o luoghi aperti al pubblico, in base alla quale la Direzione ritiene di poter assimilare una manifestazione temporanea ad uno spettacolo e/o trattenimento che si svolge in un luogo pubblico o aperto al pubblico in un preciso arco temporale (con una data di inizio e di fine), cioè ad un evento caratterizzato principalmente dalla sua brevità e transitorietà. E potrebbe in tal senso essere preso a riferimento il tempo entro il quale il Comando può effettuare i controlli finalizzati ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi, indicato all’art.4 co.2 e 3 del DPR 151/2011 pari a 60 gg.
Solo per i parchi tematici, rilevava la Direzione siciliana, l’ex art. 25 del D.M. 23/05/2003 del Ministro per i Beni e le Attività Culturali fa un distinguo tra Parco Temporaneo e Parco Permanente, stabilendo il limite di permanenza in 120 gg/anno sulla stessa area tra le due definizioni.
Secondo la Direzione Centrale
Investita della questione, la Direzione Centrale rileva che è evidente l’impossibilità di procedere ad una quantificazione del concetto di “temporaneità” e in generale, comunque, per “Attività temporanee”, come già in passato si possono intendere quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita. Per queste particolari attività, “risulterebbe illogico e contrario ai primari obiettivi di buona amministrazione, l”inserimento delle stesse nell’ambito di procedimenti tecnico amministrativi che, nel concreto potrebbero svilupparsi con tempistiche incompatibili rispetto a quelle previste per le attività stesse”.
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