Un abbonato chiede sulla possibilità di usare una scala per l’esodo in un edificio nel quale andrebbero a coesistere due attività ricettive con gestori diversi e un’attività destinata ad uffici (non soggetta).
Parola all’Esperto, Sandro Marinelli (Dirigente A.R. Vigili del Fuoco)
Tutti i quesiti in materia di sicurezza, ambiente e antincendio sono disponibili sulla nostra Banca dati Sicuromnia, di cui è possibile richiedere una settimana di accesso gratuito
Per ABBONARSI
CLICCA QUI per il modulo FAX da inviare allo 0633111043
Il Quesito
In un edificio di tre piani, dei quali il primo e il secondo vengono utilizzati come uffici ferroviari e attività ricettiva ed il pian terreno è totalmente indipendente dai piani sovrastanti, si vuole riqualificare il secondo piano realizzando un’ulteriore attività ricettiva gestita da privati. I piani primo e secondo dispongono di due scale ad uso esclusivo.
Quindi abbiamo la seguente situazione:
– il primo piano è in parte utilizzato ad uffici ed in parte gestito dalla attività ricettiva ad uso personale ferroviario
– il secondo piano che era precedentemente utilizzato dalla attività ricettiva ad uso personale ferroviario, dovrebbe essere trasformato in nuova attività ricettiva.
La nuova situazione che pertanto si verrà a creare comprenderà:
– due attività ricettive con gestori diversi e con un numero complessivo di letti inferiore a 100
– un’attività destinata ad uffici (non soggetta).
Secondo la nuova regola verticale di P.I. per le attività ricettive D.M. 9 Agosto 2016, nonostante la seconda attività ricettiva sia una nuova realizzazione, “sembrerebbe” possibile l’utilizzo di scale promiscue, diversamente da quanto previsto nel D.M. 9 Aprile 1994 (Parte seconda-punto 20.5) che consente l’utilizzo solo se l’attività risulta esistente alla data della pubblicazione dello stesso D.M..
È possibile l’utilizzazione per l’esodo di una scala, ovvero di ambedue le scale di cui sopra, ad uso promiscuo per uffici e ricettività secondo il D.M. 9 Agosto 2016?
Secondo l’Esperto
Il D.M. 9/8/2016 introduce una nuova Regola Tecnica Verticale per le attività ricettive che, ovviamente, tiene conto della RTO (Regola Tecnica Orizzontale) introdotta con il D.M. 3 agosto 2015. Quest’ultimo provvedimento normativo (RTO) introduce nuovi criteri orizzontali, validi in generale, anche per l’esodo, così come indicato nel Capitolo S4.
Pertanto il D.M. 9/8/2016, a parziale modifica del D.M. 9 aprile 1994, tiene conto del Capitolo S4 della RTO sopraindicata : ora si tratta di verificare se, con la trasformazione dell’attività ricettiva così come indicata dal lettore e con il numero di persone presenti nel caso di specie, sono rispettati i criteri introdotti dal predetto Capitolo S4, tenendo conto degli obiettivi e delle finalità che la RTO ha definito.
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore