Maggiori informazioni sul decreto sono disponibili sulla notizia precedente che riportiamo in basso e che fa il punto sulle misure che avrebbero dovuto entrare in vigore con la conversione in Legge.
In Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il Decreto Legge 16 luglio 2014, n. 100 che non è stato convertito per tempo e che dettava Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario. Nel provvedimento poi non convertito, si modificava il DL Salva Ilva permettendo all’impresa commissariata di contrarre finanziamenti prededucibili
Il DL 100/2014 si rivolgeva in particolare all’ILVA di Taranto, apportando modifica all’articolo 2 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, (convertito, in L. 3 agosto 2013, n. 89): dopo il comma 3-bis, veniva aggiunto il seguente: 3-ter in base al quale si richiedeva che
-entro il 31 luglio 2015 fosse attuato almeno l’ottanta per cento delle prescrizioni, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell’a.i.a (art. 1 co 5 del DL 61/2013 )
-entro il 31 dicembre 2015 avrebbe dovuto essere presentata una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del piano da parte del commissario straordinario, al Ministero dell’Ambiente e all’ISPRA
Nel decreto legge 100/2014 si stabiliva che la Batteria 11 doveva essere messa fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all’entrata in esercizio della Batteria 9 e della relativa torre per lo spegnimento del coke, doccia 5, dovevano essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2016. “Il riavvio dell’impianto avrebbe dovuto essere valutato dall’Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA S.p.A. nell’ambito della verifica sull’adempimento delle prescrizioni”.
L’AFO/5 avrebbe dovuto essere messo fuori produzione e le procedure per lo spegnimento all’entrata in esercizio dell’AFO/1 devono essere avviate entro e non oltre il 30 giugno 2015. Anche in questo caso il riavvio dell’impianto dovrà essere valutato dall’Autorità competente sulla base di apposita richiesta di ILVA.
Infine, il decreto legge 100/2014 avrebbe modificato il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (convertito in L. 125/2013) permettendo all’impresa commissariata di contrarre finanziamenti, prededucibili a norma dell’articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, funzionali a porre in essere le misure e le attività di tutela ambientale e sanitaria ovvero funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio. Ciò sulla base delle attestazioni rilasciate dal Ministro dell’ambiente sentito il Ministro dello sviluppo economico, relativamente alle misure e alle attività di tutela ambientale e sanitaria. In caso di finanziamenti funzionali alla continuazione dell’esercizio dell’impresa e alla gestione del relativo patrimonio, l’attestazione è di competenza del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’ambiente.
L’attestazione, si leggeva nel DL 100/2014, poi non convertito, può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia, entità e condizioni essenziali, sebbene non ancora oggetto di trattative.
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO
Mancata conversione del decreto-legge 16 luglio 2014, n. 100, recante: «Misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attivita’ di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario». (14A07123) (GU Serie Generale n.215 del 16-9-2014)
Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore