Albo gestori

Raccolta e trasporto di mozziconi da fumo: iscrizioni in Categoria 1

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Nella Deliberazione del 24 Luglio 2019 n.5 il Comitato gestori stabilisce che le imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo devono dimostrare le dotazioni minime individuate nell’allegato D, Tab. D4, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016.
Inoltre, attribuisce a questi rifiuti il codice EER 20 03 99 (mozziconi di prodotti da fumo), come da nota dell’ISPRA prot. n.30896 del 26 maggio 2016.

La deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 indica criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5. L’articolo 9, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (regolamento Albo gestori) prevede che, ai fini dell’iscrizione nella categoria 1, il Comitato possa individuare sottocategorie le cui classi d’iscrizione sono basate sulla quantità annua di rifiuti complessivamente gestita.
Quindi per la tipologia di rifiuti in esame, il Comitato ritiene necessaria l’iscrizione nella categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) e di utilizzare il criterio delle quantità annue trasportate invece del riferimento alla popolazione effettivamente servita, in ragione delle specifiche condizioni di raccolta e gestione, con l’obiettivo di incentivare e promuoverne il recupero ed il riutilizzo.

Riferimenti normativi:
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI Deliberazione del24 Luglio 2019.
Dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle
imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo.

(*) Le Categorie dell’Albo Gestori
Ai sensi dell’Art. 8 del Regolamento Albo Gestori (DM n.120/2014 del 3 giugno 2014)l’iscrizione all’Albo è richiesta per le seguenti categorie di attività:
a) categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani;
b) categoria 2-bis: produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2 ter) iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionati di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana di cui all’articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018;c)
categoria 3-bis: distributori e installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), trasportatori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche in nome dei distributori, installatori e gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, 8 marzo 2010, n. 65;
d) categoria 4: raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi;
* categoria 4 bis raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n. 124;
e) categoria 5: raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi;
f) categoria 6: imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
g) categoria 7: operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell’ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o navale o dell’impresa che effettua il successivo trasporto;
h) categoria 8: Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi;
i) categoria 9: bonifica di siti;
l) categoria 10: bonifica di beni contenenti amianto.

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Redazione InSic

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