Genesi del provvedimento
In base all’articolo 11, comma 3 del D.Lgs. 14/3/2014 n.49, primo periodo vige
-l’obbligo per i distributori con superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al dettaglio di almeno 400 mq,
-la facoltà per tutti gli altri distributori
di ritirare gratuitamente, all’interno dei locali del proprio punto vendita o in prossimità immediata di essi, i RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente
In base al comma 4, del medesimo decreto legislativo veniva previsto un successivo decreto ministeriale che disciplinasse le modalità semplificate per l’attività di ritiro gratuito da parte dei distributori in ragione dell’uno contro zero nonché i requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto.
Finalità del provvedimento
Il decreto n.121/2016 disciplina dunque le modalità semplificate per il ritiro gratuito, da parte dei distributori, dei RAEE di piccolissime dimensioni, provenienti dai nuclei domestici così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera l) del medesimo decreto legislativo, e conferiti dagli utilizzatori finali, senza obbligo di acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) di tipo equivalente (criterio di ritiro dell’uno contro zero) e in particolare definisce:
a) le procedure per il conferimento dei RAEE di piccolissime dimensioni, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 da parte degli utilizzatori finali;
b) i requisiti tecnici per allestire il luogo di ritiro all’interno dei locali del punto vendita del distributore o in prossimità immediata di essi;
c) i requisiti tecnici e le modalità per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta dei RAEE ritirati ai sensi della lettera a);
d) i requisiti tecnici per il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni dal deposito preliminare alla raccolta di cui alla lettera c) fino ad un centro di raccolta oppure ad un impianto di trattamento.
Campo di applicazione
Il Decreto si applica nei confronti dei distributori, così come definiti all’articolo 4, comma 1, lettera h), nonché dalla lettera i) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, nei seguenti casi:
a) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio di almeno 400 mq, obbligati ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, ad effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;
b) distributori con superficie di vendita di AEE al dettaglio inferiore a 400 mq che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero;
c) distributori che effettuano vendite mediante tecniche di comunicazione a distanza ai sensi dell’articolo 22, comma 2 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che, pur non essendo obbligati, intendano effettuare il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’uno contro zero.
In base al comma 4 dell’art. 1 del D.Lgs. n.121/2016, i distributori possono rifiutare il ritiro di un RAEE di piccolissime dimensioni nel caso in cui questo rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza del personale per motivi di contaminazione o qualora il rifiuto in questione risulti in maniera evidente privo dei suoi componenti essenziali e se contenga rifiuti diversi dai RAEE. In tal caso il conferimento è effettuato ai sensi dell’articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.
Ritiro dei RAEE
L’Articolo 4 indica le modalità del ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici, che va effettuato “nel rispetto delle previsioni del presente decreto, a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente (criterio dell’uno contro zero)”.
I distributori hanno l’obbligo di informare esplicitamente gli utilizzatori finali della gratuità del ritiro e del fatto che esso non comporta l’obbligo di acquistare altra o analoga merce, con modalità chiare e di immediata percezione, anche tramite avvisi facilmente leggibili collocati nei locali commerciali.
Possono anche promuovere, anche attraverso le associazioni di categoria, campagne informative o di sensibilizzazione, e iniziative commerciali incentivanti o premiali.
Il Luogo di ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici ai sensi dell’articolo 5 è sito all’interno dei locali del punto di vendita del distributore, ovvero in un luogo situato in prossimità immediata dello stesso, purché di pertinenza del punto vendita ed è dotato di specific contenitori (definiti e regolati al comma 2 dell’articolo 5)
I distributori dovranno garantire la raccolta separata dei RAEE di piccolissime dimensioni pericolosi dagli stessi non pericolosi raccolti in sicurezza, al fine di preservarne l’integrità anche in fase di trasporto e saranno responsabili della sicurezza dei contenitori e dei luoghi di ritiro adottando tutte le precauzioni atte a evitare il furto, il danneggiamento e il deterioramento dei RAEE ivi depositati, nonché la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose dagli stessi. Inoltre dovrà effettuare periodicamente lo svuotamento dei contenitori situati nel luogo di ritiro e il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare allestito in conformità alle previsioni dell’articolo 6, oltre a dover compilare il modulo di carico e scarico di cui all’allegato 1 al Decreto n.121/2016) al momento dell’effettuazione delle operazioni
Deposito preliminare
L’articolo 6, come sopra citato, definisce le caratteristiche del Deposito preliminare alla raccolta: in base al comma 1 i distributori che già effettuano il ritiro dei RAEE secondo le modalità dell’«uno contro uno» possono utilizzare il medesimo deposito preliminare per la raccolta dei RAEE secondo il criterio dell’«uno contro zero».
Al comma 2 si identificano le caratteristiche del luogo di raggruppamento e al 3 si ricorda che il deposito preliminare alla raccolta deve essere effettuato in condizioni di sicurezza, non deve creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna, la flora o inconvenienti da rumori o odori, né danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse. Il prelievo dal deposito preliminare va effettuato, ogni sei mesi, o in alternativa quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente i 1.000 Kg ed, in ogni caso, la durata del deposito non può superare un anno
Trasporto e vendita a distanza
L’Articolo 7 del D.Lgs. n.121/2016 regola il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dal distributore vero i diversi punti di raccolata: un centro accreditato di preparazione,centri di raccolta o restituzione organizzati, impianti autorizzati al trattamento RAEE
Il trasporto va accompagnato da un documento di trasporto conforme al modello di cui all’allegato 2 al Decreto n.121/2016: va, numerato e redatto in tre esemplari, compilato, datato e firmato dal distributore o dal trasportatore che agisce in suo nome, e con, in allegato, i moduli di cui all’articolo 5, comma 6.
Il trasportatore, se diverso dal distributore, provvederà a restituire al distributore una copia del documento di trasporto sottoscritta dall’addetto al centro o all’impianto destinatario dei RAEE, trattenendo per sè un’altra copia, anch’essa sottoscritta dal medesimo addetto. Il medesimo distributore o il trasportatore, se diverso dal distributore, adempierà all’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all’articolo 190 del Codice Ambiente (Modulo MUD), conservando per tre anni le copie dei documenti di trasporto relative ai trasporti effettuati.
Il distributore conserva una copia del documento di trasporto, comprensiva degli allegati mentre la terza copia del documento di trasporto rimane al centro o all’impianto destinatario dei RAEE.
Il trasporto dei RAEE di piccolissime dimensioni effettuate dal distributore o dai terzi che agiscono in nome dei distributori è subordinato alla preventiva iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (articolo 212 del Codice Ambiente), nella categoria 3-bis di cui al comma 1, lettera c), dell’articolo 8, del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
4. Per l’iscrizione all’Albo non viene richiesta la prestazione delle garanzie finanziarie di cui al comma 10 dell’articolo 212 del Codice Ambiente.
Infine, per la Vendita a distanza (regolata all’articolo 8) dei distributori (anche in versione televendita o vendita elettronica qualora effettuino il ritiro dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici secondo il criterio dell’«uno contro zero», si possono avvalere, del luogo di ritiro e del luogo di deposito preliminare alla raccolta già allestito da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione a distanza, oppure possono provvedere ad organizzare direttamente tali attività in conformità alla diposizioni del Decreto 121/2016.
Riferimenti normativi:
DECRETO 31 maggio 2016, n. 121 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Regolamento recante modalità semplificate per lo svolgimento delle attività di ritiro gratuito da parte dei distributori di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccolissime dimensioni, nonché requisiti tecnici per lo svolgimento del deposito preliminare alla raccolta presso i distributori e per il trasporto, ai sensi dell’articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49. Vigente al: 22-7-2016
(GU n.157 del 7-7-2016)
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