La disposizione censurata, infatti, stabilisce un termine di sessanta giorni per la decisione sulla domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura e prevede che, scaduto questo termine, l’autorizzazione si intende provvisoriamente concessa per sessanta giorni, salvo revoca.
Nella sentenza la Corte precisa che la disciplina degli scarichi in fognatura attiene alla competenza esclusiva statale, pertanto alle Regioni non è consentito intervenire in tale ambito, specie se l’effetto è la diminuzione dei livelli di tutela stabiliti dallo Stato La previsione del silenzio-assenso dell’amministrazione alla scadenza di un termine più breve, rispetto a quello stabilito dalla legislazione statale, per la decisione su istanze di autorizzazione, determinerebbe, secondo la Corte Costituzionale, livelli inferiori di tutela in materia con conseguente illegittimità delle relative disposizioni regionali.
L’art. 1 comma 250, della Legge reg. Campania n. 4/2011, è dunque costituzionalmente illegittimo perché fissa livelli di tutela ambientale inferiori rispetto a quelli previsti dalla legge statale richiamati nell’art. 124 comma 7 del Codice Ambiente che fissa il termine perentorio di 90 giorni per la concessione dell’autorizzazione. Inoltre, l’articolo della legge regionale confligge con l’art. 20, comma 4, della legge n. 241 del 1990, che esclude l’applicabilità del «silenzio-assenso» alla materia ambientale.
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