Spiega l’ISPRA che, secondo l’Articolo 22 delle Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa, gli Stati membri possono chiedere una deroga all’applicazione dei valori limite, orario ed annuale, del biossido di azoto (NO2), in vigore dal 1°gennaio 2010.
Finora sono 18 gli Stati che hanno chiesto deroga, nove di questi per entrambi i valori limite e nove per il solo valore limite annuale.La deroga è stata accordata nel 41% delle zone per il valore limite annuale e nel 38% delle zone per quello orario.
Nello studio disponibile solo in formato elettronico che presentiamo in allegato, si fa anche riferimento al contributo transfrontaliero, nazionale e locale delle sorgenti emissive ai livelli di NO2, i provvedimenti adottati per il raggiungimento dei limiti e le conseguenti riduzioni in termini di emissioni. Infine sono presentati in modo sintetico gli argomenti oggetto delle obiezioni, sollevate dalla Commissione europea, alla notifica presentata dall’Italia.
È disponibile in allegato il pdf
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