Spiagge: una Circolare sulla gestione degli accumuli di Posidonia oceanica

4421 0
Nella Circolare 20 maggio 2019 il Ministero dell’Ambiente torna sugli accumuli di Posidonia oceanica nelle spiagge, che costituiscono un problema di smaltimento per le amministrazioni costrette spesso ad accumularle in zone limitrofe alla spiaggia. Da una parte si pone infatti la necessità di mantenere in loco gli accumuli per salvaguardare il fragile equilibrio dei litorali, d’altra parte la loro presenza è percepita dai turisti come un ostacolo alla fruizione delle spiagge.
La questione era già stata trattata dalla Circolare n. 8123/2006 ma a viene nuovamente ripresa per dare ulteriori indicazioni sulle modalità di gestione degli accumuli, il loro spostamento e Trasferimento presso impianti di riciclaggio: quale che sia l’opzione scelta per la gestione degli accumuli conferma il Ministero, si devono individuare modalità di fruizione delle spiagge e criteri di manutenzione delle stesse maggiormente responsabili ed ecosostenibili, con lo scopo di prevenire l’erosione delle coste ed al contempo prevenire la produzione di rifiuti biodegradabili.

Come gestire gli accumuli
Per le Modalità di gestione degli accumuli, la Circolare ribadisce che la soluzione migliore dal punto di vista ecologico da consigliare alle amministrazioni resta il mantenimento in loco delle banquettes (3.1).
In alternativa si pongono le misure dettagliate al punto 3: lo spostamento (momentaneo) degli accumuli (3.2) autorizzato dagli Enti Parco o dalle locali autorità competenti, in zone appartate della stessa spiaggia, ma gli accumuli devono essere ripuliti da ogni rifiuto di origine antropica periodicamente e prima di ogni spostamento. C’è poi l’interramento in sito (3.3) se ricorrano le condizioni di cui all’ art. 39, comma 11 del D.Lgs. 205/2010 e alterare sostanzialmente la naturale stratigrafia della sezione di spiaggia oggetto di intervento. E ancora il trasferimento degli accumuli presso impianti di riciclaggio (3.4) di digestione anaerobica per la produzione di ammendanti ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 che, in tema di fertilizzanti, prevede l’utilizzo delle alghe e delle piante marine tra le matrici organiche utilizzabili in ingresso agli impianti per la produzione di ammmendante.
Il trasferimento in discarica degli accumuli, restal’ipotesi residuale da attuarsi nell’impossibilità di ricorrere alle soluzioni alternative sopra descritte. Per la Re – immissione in ambiente marino (3.6), che si configura come un’operazione di smaltimento (prevista dalla normativa comunitaria, e inserita nell’ordinamento nazionale tra le operazioni di smaltimento (Allegato B alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operazioni D6 e D7), il Ministero Ambiente ricorda che occorre una specifica autorizzazione con le relative prescrizioni (si veda l’articolo 195, comma 2 lettera p) del d.lgs. 152/06). La re – immissione in mare per essere resa ancor più ecocompatibile richiede che le banquettes siano preventivamente sottoposte ad un processo di vagliatura per rimuovere eventuali rifiuti presenti, ma anche la sabbia in esse contenuta.

Gli accumuli antropici
Quanto agli accumuli “antropici” (3.7) sui quali hanno agito nel tempo, fenomeni atmosferici che li hanno completamente trasformati, essi non possono più essere rimovimentati per svolgere la loro naturale funzione di protezione dall’erosione: secondo il Ministero la possibilità di utilizzare il materiale inerte andrebbe opportunamente analizzata caso per caso dalle competenti autorità locali valutandola ai sensi dell’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, in particolare verificando se sussistono le condizioni per l’esclusione del materiale sabbioso dalla disciplina dei rifiuti (art. 185 comma 1 lettera b) o se il suo utilizzo debba avvenire nell’ambito delle operazioni di recupero dei rifiuti urbani, individuate con codice R10 nell’Allegato C oppure applicando la disciplina dei sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del d.lgs. 152/06.

La normativa di riferimento
Nella Circolare si chiarisce innanzitutto che i materiali vegetali spiaggiati sono considerati rifiuti qualora si manifesti la volontà di disfarsene, oppure risorse qualora utilizzati a protezione degli arenili e dei suoi ecosistemi: le praterie di posidonia sono classificate habitat prioritario di conservazione dalla Direttiva 92/43/CEE “Direttiva Habitat” recepita in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (e protette dal “Protocollo per le aree specialmente protette e la biodiversità del mediterraneo (ASPIM)” sottoscritto nell’ambito della “Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall’inquinamento”).
I residui di posidonia, al pari di altri materiali spiaggiati, vengono classificati come rifiuti urbani (art. 184 comma 2 lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) e dunque si applica ad essi la disciplina sui rifiuti anche nelle fasi del trasporto e del successivo invio ad operazioni di recupero (da privilegiare in accordo con i principi dell’economia circolare) o di smaltimento.
Nel 2006 la Circolare n. 8123/2006 “Gestione della posidonia spiaggiata” aveva indicato tre possibili tipi di intervento gestionale.
Nella Circolare 20 maggio 2019 si ribadisce la necessità che la gestione degli accumuli spiaggiati deve avere quale priorità primaria il riguardo degli aspetti connessi alla protezione degli ecosistemi costieri e delle spiagge anche in relazione ai fenomeni erosivi, considerando le esigenze socio economiche correlate alle attività turistico-ricreative, ma sempre in un’ottica di riduzione della produzione di rifiuti.
Tuttavia, resta in capo alle Amministrazioni comunali od al concessionario/gestore della spiaggia rimuovere qualunque rifiuto di origine antropica presente tra e sopra gli accumuli delle biomasse vegetali spiaggiate. La separazione di tali rifiuti dalla posidonia (che dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dal d.lgs 152/06) potrà essere effettuata manualmente o, in caso di tratti litorali molto estesi, anche mediante l’ausilio di mezzi meccanici leggeri dotati di griglie in grado di consentirne la vagliatura ed impedire quanto più possibile, l’asportazione di sedimento. Non è consentito l’uso di mezzi meccanici cingolati.

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell’ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore

Redazione InSic

Una squadra di professionisti editoriali ed esperti nelle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, tutela dell'ambiente, edilizia, security e privacy. Da oltre 20 anni alla guida del canale di informazione online di EPC Editore