Zolfo nei combustibili: attuata la direttiva UE

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In Gazzetta Ufficiale (n.186 del 12-8-2014) il Decreto legislativo 16 luglio 2014 n.112, che riguarda l’Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino.Il recepimento avviene attraverso modifica al Codice Ambiente, in particolare all’articolo 292 e all’articolo 296 (Titolo III -Combustibili- della Parte Quinta del Codice).

Nuovi limiti al tenore di zolfo

Come già annunciato durante il Consiglio dei Ministri del 10 luglio, il decreto 112/2014, in vigore dal 27 agosto 2014, dovrà migliorare la qualità e l’efficacia dei controlli, con una più precisa definizione delle procedure e delle responsabilità dei soggetti controllori e dei soggetti controllati.
Inoltre, introduce, in via generale, con riferimento ai combustibili marittimi usati nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, un limite massimo di tenore di zolfo pari al 3,5%, limite che si ridurrà dal 1° gennaio 2020 allo 0.5%. Dal 1° gennaio 2018 per il mare Adriatico e il mare Ionio e dal 1° gennaio 2020 per le altre zone di mare, si applicherà un tenore massimo di zolfo pari allo 0,10% in massa, a condizione che gli Stati membri dell’Unione europea prospicienti le stesse zone di mare abbiano previsto l’applicazione di tenori di zolfo uguali o inferiori.
Fra le altre novità del D.Lgs. 112/2014, le modifiche ai limiti del tenore di zolfo, previste nei commi 1, 2, 3, 4, 6 e 8 del modificato art. 292 del Codice Ambiente. Tali limiti non si applicano ai combustibili destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni basati su sistemi a circuito chiuso (un sistema operante mediante ricircolo della soluzione utilizzata senza che vi sia rilascio all’esterno della stessa o di eventuali solidi ivi contenuti, salvo nelle fasi di manutenzione o di raccolta e smaltimento a terra dei residui costituiti da fanghi).
Inoltre, i limiti “non si applicano inoltre quando siano utilizzati combustibili o miscele previsti in alternativa ai combustibili per uso marittimo all’allegato X, parte I, sezione 5, alla Parte Quinta. Per i combustibili per uso marittimo destinati alle navi che utilizzano metodi di riduzione delle emissioni non basati su sistemi a circuito chiuso si applica, nelle aree soggette alla giurisdizione nazionale, un limite relativo al tenore di zolfo pari al 3,50%”.
Viene poi introdotto un nuovo comma 12 bis per la gestione del rischio di una significativa riduzione della disponibilità di tali combustibili per uso marittimo su tutto il territorio nazionale o in specifiche aree.

Controllo del combustibile a norma

Ulteriori novità interessano anche l’articolo 296 comma 10 del Codice Ambiente, che viene modificato stabilendo la procedura da seguire nel caso in cui l’armatore o il comandante della nave abbiano l’obbligo di comunicare all’autorità marittima competente per territorio tutti i casi in cui sussiste l’impossibilità di ottenere combustibile a norma: va a tal fine redatto il rapporto contenuto all’allegato X, parte I, sezione 6, alla Parte Quinta, e la comunicazione va effettuata prima dell’accesso nelle acque soggette alla giurisdizione nazionale e, nel caso di viaggi effettuati esclusivamente all’interno di tali zone, prima dell’arrivo al porto di prima destinazione.
In caso di violazioni commesse all’estero, l’armatore o il comandante delle navi battenti bandiera italiana notificano inoltre al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il tramite del porto di iscrizione, tutti i casi in cui sussiste l’impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma.
Inoltre, nei casi in cui vi sia una violazione degli obblighi relativi al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo l’armatore o il comandante possono presentare all’autorità competente per il controllo operante presso il porto di destinazione, anche su richiesta della stessa, un rapporto nel quale indicano tutte le misure adottate, prima e durante il viaggio, al fine di rispettare l’obbligo violato e, in particolare, le azioni intraprese per ottenere combustibile a norma nell’ambito del proprio piano di viaggio e, se tale combustibile non era disponibile nel luogo previsto, le azioni intraprese per ottenerlo da altre fonti (vedasi comma 10 quater).
Le autorità che ricevono il rapporto (di cui al comma 10-quater) ne informano, entro dieci giorni, il Ministero dell’ambiente che provvede a trasmettere alla Commissione europea tutti i rapporti ricevuti in ciascun mese civile entro la fine del mese successivo. Il Ministero dell’ambiente può poi attivare la procedura prevista all’articolo 295, comma 12-bis, con particolare riferimento ai casi in cui emerga, presso un porto o terminale, la ricorrente impossibilità di ottenere combustibile per uso marittimo a norma. In base al nuovo comma 11 dell’articolo 296, in caso di accertamento degli illeciti previsti al comma 5, fatti salvi i casi di cui al comma 10-quater, l’autorità competente all’applicazione delle procedure di sequestro, dispone, ove tecnicamente possibile, ed assicurando il preventivo prelievo di campioni e la conservazione degli altri elementi necessari a fini di prova, il cambio del combustibile fuori norma con combustibile marittimo a norma, a spese del responsabile.

Riferimenti normativi
DECRETO LEGISLATIVO 16 luglio 2014, n. 112
Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino. (14G00126)
(GU n.186 del 12-8-2014)
Vigente al: 27-8-2014

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Redazione InSic

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