Secondo l’Esperto
Sì. Bisogna ricordare che nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si fa cenno alle “acque meteoriche di dilavamento” nella Sezione 2, Parte 3, che è dedicata alla “Tutela, delle acque dall’inquinamento”, ma non si fornisce una specifica definizione delle stesse che indirettamente, e in negativo, viene data nell’art. 74. In tale disposizione, dedicata alle definizioni, “le acque meteoriche di dilavamento” non sono definite in modo diretto nel loro contenuto, ma citate nella definizione di un’altra tipologia di acque, e cioè dei reflui industriali (lett. h), allo scopo di delimitarne in negativo il significato.
L’art. 74 citato, infatti dispone, alla lett. g), che si intendono per “acque reflue domestiche”, le “acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”, ed alla lett. h) che si intendono per “acque reflue industriali” “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento”.
Pertanto, l’art. 74 in esame, pur non fornendo una diretta definizione delle acque meteoriche di dilavamento, le considera diverse e distinte dalle acque reflue industriali e, quindi, non assimilabili a quest’ultime. E’ peraltro opportuno ricordare che la suddetta formulazione dell’art. 74 citato è quella risultante dalla modifica operata dall’alt. 2, comma 1, del D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, modifica con la quale è stato escluso il riferimento qualitativo alla tipologia delle due acque. E difatti il previgente testo dell’alt. 74, lett. h), stabiliva invece che si intendono per “acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”.
Proprio sulla base di questa diversa formulazione legislativa, la sentenza della Sez. 3, 11.10.2007, n. 40191, aveva affermato il principio che “le acque meteoriche di dilavamento ovvero le acque piovane che, depositandosi su suolo impermeabilizzato, dilavano le superfìci attingendo indirettamente i corpi recettori, oggi disciplinate dall’alt. 113 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non rientrano, di norma, tra le acque reflue industriali, salvo che le stesse vengano contaminate da sostanze o materiali impiegati nello stabilimento, nel qual caso sono da considerarsi come reflui industriali”.
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