Nella sentenza n. 2867, del 22 gennaio 2014, all’imputato è stato contestato lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento senza autorizzazione, (in violazione della disciplina dettata dalla Regione, ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 113, comma 1, lett. b)).
Secondo la Corte, però, tale violazione – come del resto già deciso in precedenza dalla stessa Corte in un caso analogo – non è punita penalmente ma integra solo un illecito amministrativo punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.500,00 ad Euro 15.000,00 ai sensi del DCodice Ambiente, art. 133, comma 9.
Nel caso in questione, il giudice di primo grado aveva applicato le norme statali sui reflui industriali, senza tenere conto della modifica apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, all’art. 74, lett. g) del Codice Ambiente, ed omettendo di verificare se le conclusioni cui era giunta la citata decisione (fondate sul precedente testo dell’art. 74, lett. g)) possano ritenersi ancora valide dopo la ricordata modifica normativa.
L’art. 74 cit. del Codice Ambiente, pur non fornendo una diretta definizione delle acque meteoriche di dilavamento, le considera infatti diverse e distinte dalle acque reflue industriali e, quindi, non assimilabili a quest’ultime. E la nuova formulazione dell’art. 74, lett. g), esclude ogni riferimento qualitativo alla tipologia delle acque, dal momento che è stato eliminato sia il riferimento alla differenza qualitativa dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento sia l’inciso “intendendosi per tali (acque meteoriche di dilavamento) anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connesse con le attività esercitate nello stabilimento”.
Pertanto, conclude la Corte: “Sembrerebbe non più possibile oggi assimilare, sotto un profilo qualitativo, le due tipologie di acque (reflui industriali e acque meteoriche di dilavamento) né sembrerebbe possibile ritenere che le acque meteoriche di dilavamento (una volta venute a contatto con materiali o sostanze anche inquinanti connesse con l’attività esercitata nello stabilimento) possano essere assimilate ai reflui industriali”.
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