Albo gestori

Comitato Gestori: indicazioni sulla validità delle iscrizioni all’Albo e data sul F.I.R.

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La Deliberazione n.1 del 10 febbraio 2016 (vedi in allegato) il Comitato gestori ambientali ha fornito le indicazioni sulla “Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali” in particolare per l’adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo (con riferimento alla deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013).

Successivamente la Deliberazione n.2/2020 del 24/6/2020 ha ulteriormente specificato come la validità dei rinnovi delle iscrizioni, formalizzati e notificati prima della data di scadenza dell’iscrizione, decorrano dal giorno successivo al termine di scadenza dell’iscrizione stessa.

Ulteriori precisazioni arrivano ora con la Circolare n.13 del 21/12/2021 relativamente alla data da riportare all’interno del FIR, Formulario di identificazione dei rifiuti.

Iscrizioni all’Albo Gestori e data da riportare nel F.I.R. Formulario dei rifiuti (Circolare n.13/2021)

La Circolare 13/2021 richiede che la data da riportare all’interno del Formulario di identificazione dei rifiuti, F.I.R. deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo.

Secondo il Comitato Gestori:

  • In fase di prima iscrizione tale data coincide con quella di notifica del provvedimento;
  • In fase di rinnovo tale data coincide con quella di notifica del provvedimento se il provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione;
  • Se il provvedimento di rinnovo, viene notificato all’impresa prima della scadenza dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza. 

Iscrizioni all’Albo Gestori ambientali: da quando sono validi? Deliberazione 1/2016

In base all’articolo 1 della Deliberazione n.1/2016 l’efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell’iscrizione decorrono dalla data nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via telematica. Dalla stessa data decorre l’efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista, di cui all’articolo 2 dello schema di fideiussione e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 25 del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

La Deliberazione si è resa necessaria al fine di completare le misure di semplificazione amministrativa nelle procedure d’iscrizione, e provvedere all’adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo, regolate dalla deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013 (che viene per questo modificata).

Quando entra in vigore la Delibera n.1/2016?

La Deliberazione n.1/2016, è entrata in vigore dal 2 aprile 2016: da tale data gli estremi identificativi dei provvedimenti d’iscrizione, di variazione e di rinnovo dell’iscrizione all’Albo sono individuati ai sensi dell’articolo 1 della stessa Deliberazione e fino a tale i provvedimenti dell’Albo sono individuati facendo riferimento alla data della deliberazione della Sezione regionale riportata nelle premesse dei provvedimenti medesimi oppure, in alternativa, alla data e al numero di protocollo riportati in calce ai provvedimenti medesimi.

a procedura di notifica dell’iscrizione: modifiche alla Deliberazione 2/2013

La Deliberazione 1/2020 modifica la precedente Deliberazione n.2/2013 introducendo un nuovo articolo, l’Articolo 9-bis (Emissione e rilascio dei provvedimenti). In base al nuovo articolo, la Segreteria della sezione regionale deve inviare una comunicazione per mezzo PEC all’impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il provvedimento. Entro 30 giorni l’impresa o il soggetto legittimato deve provvedere alla corresponsione dei versamenti dovuti; in seguito, la Sezione regionale effettuerà la verifica dei versamenti, notifica per mezzo PEC, all’impresa e al soggetto legittimato la disponibilità online del provvedimento che deve essere acquisito dall’impresa mediante l’area riservata del portale dell’Albo. Se decorrono inutilmente i trenta giorni senza che l’impresa abbia provveduto, la Sezione regionale revocherà la propria deliberazione e archivia la relativa domanda.

Riferimenti normativi:
Deliberazione 10 febbraio 2016.
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali. Adeguamento delle procedure relative alla gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo di cui alla deliberazione n. 2 dell’11 settembre 2013.

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Redazione InSic

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