Fa parte del Pacchetto normativo dell’Economia Circolare, che comprende quattro direttive: Dir. 2018/849, Dir. 2018/850, Dir. 2018/581 e Dir. 2018/852 su rifiuti, RAEE, pile e discariche (in GUUE L 150, 14 giugno 2018). Entrano in vigore il 4 luglio 2018 e dovranno essere recepite dagli Stati membri entro il 5 luglio 2020.
Tanti i passaggi sui quali si sofferma la direttiva di modifica: a partire dalle definizioni da allineare alla direttiva 2008/98, passando per le regole europee sul collocamento in discarica e la sovracapacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui.
Le definizioni da riallineare
Le modifiche dunque toccano le definizioni contenute nella direttiva 1999/31/CE da riallineare con quelle contenute nella direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare la definizione di «insediamento isolato» viene ricontestualizzata tenendo conto delle specificità di tali insediamenti, che sollevano preoccupazioni sostanzialmente diverse da un punto di vista ambientale rispetto ad altre regioni.
Si conferma che l’ambito di applicazione della direttiva 1999/31/CE dovrebbe continuare a comprendere il deposito dei rifiuti delle industrie estrattive che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/21/CE.
Il collocamento in discarica e le restrizioni
Ulteriori previsioni di modifica riguardano poi la riduzione del collocamento in discarica dei flussi di rifiuti a cui si applica la raccolta differenziata, vale a dire plastica, metalli, vetro, carta e rifiuti organici. Al momento di attuare tali restrizioni al collocamento in discarica andrebbe tenuto conto della fattibilità tecnica, ambientale ed economica del riciclaggio o del recupero dei rifiuti residui risultanti dalla raccolta differenziata.
Quanto al collocamento in discarica di rifiuti biodegradabili non trattati, secondo parlamento e Consiglio produce significativi effetti ambientali negativi in termini di emissioni di gas a effetto serra e di inquinamento delle acque superficiali, delle acque di falda, del suolo e dell’atmosfera. Sebbene la direttiva 1999/31/CE stabilisca già obiettivi per diminuire il collocamento in discarica dei rifiuti biodegradabili, è opportuno limitarlo ulteriormente vietandolo per i rifiuti raccolti in maniera differenziata ai fini del riciclaggio in osservanza della direttiva 2008/98/CE.
In vista poi, a partire dal 2030, misure di restrizioni sul collocamento in discarica a tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o a altro recupero di energia o di materia. Tali restrizioni non si applicheranno nei casi in cui si possa dimostrare che i rifiuti non sono adatti al riciclaggio o ad altro recupero e che il collocamento in discarica garantirebbe il miglior risultato ambientale complessivo, in linea con la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE.
La capacità degli impianti
Correlativamente al tema della riduzione del collocamento in discarica, si pongono le modifiche volte ad evitare la sovracapacità per gli impianti di trattamento dei rifiuti residui, come per esempio attraverso il recupero di energia o il trattamento meccanico-biologico di scarsa qualità dei rifiuti urbani non trattati, così da non pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi unionali di lungo termine in tema di riciclo stabiliti dalla direttiva 2008/98/CE. E pertanto, gli Stati membri che, secondo i dati contenuti nel questionario congiunto dell’OCSE e di Eurostat, hanno collocato in discarica oltre il 60 % dei rifiuti urbani nel 2013 vengono autorizzati a decidere di prorogare il termine per raggiungere gli obiettivi in materia di collocamento in discarica fissati per il 2035.
Comunicazioni sul collocamento in discarica
Nella Direttiva si fa poi riferimento all’affidabilità dei dati e delle informazioni relative ai rifiuti urbani collocati in discarica: dovrebbero essere basate sulla quantità di rifiuti urbani collocati in discarica dopo le operazioni di trattamento volte a preparare tali rifiuti per il successivo collocamento in discarica, quali la stabilizzazione dei rifiuti urbani biodegradabili, e sulle quantità di rifiuti sottoposti alle operazioni di smaltimento mediante incenerimento.
I rifiuti risultanti da cernita e trattamento meccanico che, alla fine, sono collocati in discarica vengono considerati ai fini del calcolo degli obiettivi di collocamento in discarica.
Quanto all’obbligo di trattamento dei rifiuti prima del loro collocamento in discarica, gli Stati membri dovrebbero applicare il trattamento più adatto, compresa la stabilizzazione della frazione organica dei rifiuti, e dovrebbero tenere conto delle misure già attuate per ridurre tali effetti negativi, in particolare la separazione dei rifiuti organici e la raccolta differenziata di carta e di cartone.
Confermata, come già nella Direttiva del 30 maggio 2018, n. 2018/849 la soppressione delle disposizioni che obbligano gli Stati membri a presentare le relazioni ogni tre anni. Al contrario, la verifica della conformità dovrebbe essere basata solo sui dati che gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione. Dati di cui, secondo parlamento e Consiglio, è opportuno migliorare la qualità, l’affidabilità e la comparabilità introducendo un punto di ingresso unico per tutti i dati relativi ai rifiuti, sopprimendo obblighi obsoleti in materia di comunicazione, mettendo a confronto i metodi nazionali di comunicazione e introducendo una relazione di controllo della qualità dei dati.
Riferimenti normativi:
Direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti nell’ambito di una politica integrata che garantisca una corretta applicazione della gerarchia dei rifiuti, promuova una transizione verso la prevenzione, compresi il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio e impedisca il passaggio dal collocamento in discarica all’incenerimento.
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