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Gestione rifiuti in emergenza COVID-19: indicazioni a Regioni e Provincie autonome

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Il Ministero dell’ambiente torna ad occuparsi di gestione dei rifiuti alla luce dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 con la Circolare n.22276 del 30 marzo 2020 individuando misure supplementari per garantire elevati livelli di sicurezza per i lavoratori dello specifico settore, nonché della tutela della salute pubblica e dell’ambiente.
La circolare contiene indicazioni alle regioni e province autonome che scelgano lo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per disciplinare forme speciali di gestione dei rifiuti sul proprio territorio.

Di seguito riportiamo il contenuto della circolare rimandando alla stessa per ulteriori approfondimenti circa i punti trattati.

Circolare n.22276 del 30 marzo 2020: le difficoltà della gestione dei rifiuti nazionale

Scrive il Ministero che criticità del sistema impiantistico nazionale rappresentano un ulteriore aggravio nella gestione dei rifiuti dovuto sia alle differenti modalità di raccolta dei rifiuti provenienti dalle utenze domestiche a seguito delle recenti indicazioni fornite dall’Istituto Superiore di Sanità, sia alle difficoltà che si stanno riscontrando nella impossibilità di inviare i rifiuti prodotti verso gli altri Stati membri, anche in seguito alla scelta autonoma di alcuni impianti di adottare misure restrittive per il principio di precauzione.
Ricordiamo che l’Istituto Superiore ha elaborato un documento di supporto alla gestione dell’emergenza recante “Prime considerazioni per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19” approvato dal Consiglio del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente e riportato su queste pagine nei giorni scorsi.

Circolare n.22276 del 30 marzo 2020

Ove le competenti autorità decidano di adottare ordinanze (ai sensi dell’art. 191, del Testo unico ambientale D.lgs. n. 152/2006)in materia di gestione dei rifiuti, si individuano specifici regimi straordinari, temporalmente circoscritti alla durata dell’emergenza e che riguardano:

• Capacità di stoccaggio impianti

Le ordinanze da emanarsi possono modificare le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/06, e ai sensi del titolo III-bis della Parte II, con riferimento alle operazioni di gestione dei rifiuti D15 (Deposito preliminare) e R13 (Messa in riserva), a seguito di segnalazione certificata di inizio attività e per il tempo strettamente connesso con la gestione dell’emergenza per aumentare rispettivamente la capacità annua di stoccaggio, nonché quella istantanea, entro un limite massimo comunque inferiore al 50%, nei limiti in cui ciò rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 152/2006 per le attività di cui al citato titolo III-bis.

•Deposito temporaneo dei rifiuti

Le ordinanze potrebbero consentire il deposito temporaneo di rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio di quello individuato dall’articolo 183, comma 1, lettera bb), punto 2, per il deposito temporaneo di rifiuti, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a 18 mesi

•Deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali

Le ordinanze potrebbero consentire il deposito dei rifiuti urbani presso i centri di raccolta comunali fino ad una durata doppia di quella individuata all’Allegato I, punto 7.1 del decreto 8 aprile 2008 nonché l’aumento della capacità annua ed istantanea di stoccaggio, nel limite massimo del 20%.

•Impianti di incenerimento

Le ordinanze possono permettere agli impianti di incenerimento di raggiungere la capacità termica massima valutata in sede di autorizzazione per garantire il prioritario avvio dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, nonché per consentire il conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti da abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena e per garantire la possibilità di destinare a incenerimento i fanghi di depurazione identificati con il codice 190805 dell’elenco europeo dei rifiuti.

•Smaltimento in discarica

Ove sia necessario garantire la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani le ordinanze possano prefigurare la modifica temporanea dell’autorizzazione per consentire il conferimento degli scarti derivanti dal trattamento dei rifiuti urbani, differenziati e indifferenziati, privi di possibili destinazioni alternative, a condizione che detti scarti non siano classificati come rifiuti pericolosi richiesta da parte del gestore dell’impianto di discarica.
Si aggiunge che è possibile il conferimento in discarica dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, assicurandone la sterilizzazione ovvero un trattamento derogatorio rispetto a quello ordinariamente previsto, che viene dettagliato nella Circolare stessa.

CIRCOLARE n.22276 del 30 marzo 2020

Circolare ministeriale recante “Criticità nella gestione dei rifiuti per effetto dell’Emergenza COVID 19 – indicazioni.”

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Redazione InSic

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