Gomma vulcanizzata da PFU e qualifica di rifiuto: Regolamento in Gazzetta

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In vigore dal 5 agosto 2020 il nuovo Regolamento della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, approvato con Decreto 31 marzo 2020, n. 78 del Ministero dell’Ambiente (in GU Serie generale n.182 del 21-7-2020).
Particolarmente rilevante è l’allegato 1 in cui sono indicati tutti i requisiti tecnici in base ai quali la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto (ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del Codice Ambiente D.Lgs. n. 152/2006) ed è qualificata gomma vulcanizzata granulare (GVG) .
Nelle more dell’adeguamento alle previsioni del Regolamento (art.5), la gomma vulcanizzata granulare prodotta può essere utilizzata se presenta caratteristiche conformi ai criteri di cui all’articolo 3, attestate mediante dichiarazione di conformità (regolata in art.4).

Quanto alla commercializzazione di materiali legalmente circolanti in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia o legalmente fabbricati in uno Stato dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), non ci sono limiti alla commercializzazione purché siano garantiti i livelli di sicurezza, prestazioni ed informazione equivalenti a quelli prescritti dal nuovo Regolamento.

DECRETO 31 marzo 2020, n. 78 – Cos’è la gomma vulcanizzata e cosa la distingue dalla gomma vulcanizzata granulare?

La “gomma vulcanizzata” è la gomma derivante dalla frantumazione dei PFU e gli sfridi di gomma vulcanizzata, qualificati come rifiuto, provenienti sia dalla produzione di pneumatici nuovi che dall’attività di ricostruzione degli pneumatici. Si differenzia dalla “gomma vulcanizzata granulare” (GVG)» che è la gomma vulcanizzata che ha cessato di essere rifiuto a seguito di una o più operazioni di recupero ed i cui scopi specifici sono contenuti e dettagliati nell’allegato 2 del Decreto..

Regolamento su gomma vulcanizzata: la Dichiarazione di conformità, quali sono i principali obblighi per i produttori?

Il rispetto dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto per la gomma vulcanizzata va attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (richiamata in art. 4) e deve essere:
redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’allegato 3 del DM 78/2020;
inviata all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente;
conservata dal produttore presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale anche in formato elettronico, mettendola a disposizione delle autorità di controllo.

Regolamento su gomma vulcanizzata: quali sono i principali obblighi per i produttori?

Il produttore (art.5) deve:
conservare per cinque anni, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802:2013, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti
• ciò non si applica in caso di imprese registrate EMAS o in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 rilasciata da organismo accreditato, ma il sistema di gestione da predisporre deve prevedere il rispetto dei criteri (di cui all’articolo 3 ed in allegato 1) e il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell’autorizzazione; oltre alla la revisione e il miglioramento del sistema di gestione ambientale.
presentare all’autorità competente entro centoventi giorni dall’entrata in vigore del Decreto n.78/2020 (dal 5 agosto 2020) un aggiornamento della comunicazione di inizio attività, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del titolo III-bis della parte II e del titolo I, capo IV, della parte IV del Codice Ambiente.

DECRETO 31 marzo 2020 del MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, n. 78

Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (20G00094)
(GU n.182 del 21-7-2020)
Vigente al: 5-8-2020

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Redazione InSic

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